Data: 21/03/2016 21:15:00 - Autore: Paolo Piccirilli

di Paolo Piccirilli - Se è vero che il tema della fiscalità è vecchio come il pianeta terra, è altrettanto vero che - come ci ricorda il pensiero socratico, secondo il quale "uno Stato fondato sulle tasse è uno Stato fallito in partenza" - la questione fisco è quotidianamente oggetto di dibattito pubblico, specie negli ultimi anni in cui al clima economico stagnante non sembra corrispondere un affievolimento della pressione fiscale. Un trantran, questo, che non può che generare una forte asimmetria fra la più o meno legittima pretesa erariale e la (in)capacità di farvi fronte da parte dei contribuenti.

Nell'immaginario collettivo, questa dimensione si riduce ad un'immagine - quella del soggetto incaricato della riscossione, cioè Equitalia - e la cattiva emozione che essa suscita, soprattutto quando si anima esigendo il pagamento delle cartelle che gli enti creditori hanno richiesto di monetizzare a seguito del mancato versamento del cittadino moroso.

Bene, se poi alla pretesa si uniscono modi di agire non sempre conformi all'ordinamento giuridico, la cattiva nomea - che sarebbe ingiusta se fosse collegata al semplice fatto di ricoprire un ruolo d'ambasceria - si rivela guadagnata sul campo di gioco. Ma al di là di questo, è doveroso dire come la legge abbia messo e continui a mettere a disposizione dei cittadini degli strumenti volti a facilitare il rispetto dei propri oneri contributivi, o comunque tesi a rendere meno traumatici gli effetti di un reiterato inadempimento.

Per arrivare al sodo della questione, tra i mezzi che la legge ha individuato per ammortizzare le pendenze dei contribuenti nei confronti del fisco, il più diffuso, riproposto, rinnovato, edulcorato, è sicuramente l'istituto della rateizzazione.

La prima istanza di rateizzazione

Ad oggi, limitandosi a quanto riportato sul portale web di Equitalia (1), i contribuenti possono:

- Per i debiti fino a 50mila euro, corrispondere la somma dovuta in un massimo di 72 rate. La rateizzazione, che non è sottoposta a previa valutazione, può essere conseguita con domanda semplice;

- Per i debiti oltre i 50mila euro, l'ammissione al beneficio è invece subordinata alla presentazione di una serie di documenti che attestino la situazione di difficoltà economica.

Inoltre, relativamente le imprese, ove rispettino determinati requisiti, il d.l. 69/2013 ed il successivo d.m. del 6 novembre 2013 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze permette di estendere il pagamento del debito attraverso una dilazione che può raggiungere le 120 rate.


La decadenza dal beneficio della rateizzazione

Successiva ed eventuale è invece l'ipotesi nella quale, dopo aver formalizzato la rateizzazione, non si dovesse provvedere al suo adempimento.

La diretta conseguenza è la decadenza dal beneficio, il che implica la facoltà - per Equitalia - di richiedere nuovamente l'intero importo del debito.

Si noti che la decadenza si verifica allorché il contribuente non provvede al pagamento di cinque rate, anche non consecutive.

Peraltro, per quanto eventuale, sono molti i contribuenti - per le ragioni di cui sopra - che non sono stati in grado di fare fronte al rispetto del piano d'ammortamento, con l'effetto di perderne i vantaggi che ne derivano.

La possibilità di una nuova rateizzazione (secondo Equitalia)

Arrivati a questo secondo passaggio - quello della decadenza, successivo alla definizione del piano - ci si chieda: ci sono mezzi che permettano la riammissione al beneficio della rateizzazione?

Stando a quanto riportato sul sito web di Equitalia stesso, ciò è possibile - ex d.lgs. 159/2015 - solo se il contribuente provvede a pagare tutte le rate scadute. A partire da questo momento, potrà domandare la concessione di una nuova dilazione di pagamento, sempre sulla base delle regole sopracitate.

Inoltre, il d.lgs. 159/2015 disponeva eccezionalmente che i contribuenti decaduti avrebbero potuto - entro e non oltre il 23 novembre 2015 - ottenere una nuova rateizzazione, alle stesse condizioni sopracitate e soprattutto senza la condizione di dover corrispondere ex ante le rate scadute, le quali avevano sancito la decadenza dal beneficio. Tuttavia trattasi di una previsione del tutto irrilevante, in quanto i termini utili per avvalersi dell'intervento eccezionale disposto dal d.lgs. 159/2015 sono illo tempore scaduti.

Si sottolinei che tale risposta è la stessa fornita dall'Ufficio territoriale della Provincia di Chieti di Equitalia, che in data 8 marzo 2016 così rispondeva ad un contribuente che chiedeva informazioni in merito alla possibilità di ottenere una nuova rateizzazione dopo averne perduto il beneficio.

La possibilità di una nuova rateizzazione (secondo la legge)

Ora occorre arrivare all'essenza del discorso. Benché l'intero corpus che rappresenta Equitalia non pare ne abbia preso coscienza, l'art. 1 commi 134-138 dell'ultima legge di stabilità (l. 28 dicembre 2015, n. 208 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), dispone (2):

Art. 1 comma 134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della PRIMA delle rate scadute.

Art. 1 comma 135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

Art. 1 comma 137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui e' stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

Art. 1 comma 138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive (..)

Dunque, cercando di riassumere quello che le suddette disposizioni illustrano, e contrariamente a quanto previsto dall'attuale modus operandi dell'ente riscossore, il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione può, entro e non oltre il 31 maggio 2016, chiedere la riattivazione del piano di ammortamento, purché vengano integrati i requisiti che seguono:

- La decadenza sia intervenuta non prima del 15 ottobre 2012;

- Il debito da rateizzare abbia ad oggetto imposte dirette;

- Diversamente da quanto dispone il d.lgs. 158/2015, il contribuente provveda a pagare la prima della rate scadute (e non tutte).

A livello procedurale invece, il debitore - entro dieci giorni dal versamento dell'importo - deve comunicare l'avvenuto pagamento all'Ufficio competente di Equitalia, il quale - a sua volta - dovrà ricalcolare la posizione debitoria del contribuente, oltre ad astenersi da ogni azione esecutiva nei suoi confronti.

Anche in questo caso, data l'eccezionalità della proroga, la (nuova) decadenza intercorre col mancato pagamento di due rate anziché cinque.

Alla luce di tutto ciò, dunque, la domanda è lecita: per quale ragione Equitalia - oltre a non pubblicizzare in modo doveroso uno strumento che la legge ha disposto a favore del contribuente - appare insipiente, o peggio ancora refrattaria, rispetto alle istanze dei cittadini?



NOTE

(1) Sulla base del DPR 602/1973 e ss.

(2) In allegato il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale


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