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Data: 19/03/2016 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La pensione di anzianità può essere riconosciuta solo a chi abbia smesso di lavorare al momento della presentazione della domanda: la cessazione del rapporto di lavoro infatti è un requisito indefettibile, prescritto dalla norma che ha introdotto la pensione di anzianità (art. 22 legge n. 153/69). Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 5052/2016 (qui sotto allegata) bocciando la decisione assunta dai giudici di merito in sede di appello che aveva dichiarato illegittima la revoca della pensione d'anzianità disposta dall'INPS. Nel caso di specie l'INPS aveva deciso di revocare la pensione di anzianità perché la stessa era stata liquidata in base ad una dichiarazione non veritiera circa la cessazione di ogni attività lavorativa. L'istituto aveva quindi fatto valere il diritto di ripetere ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 quanto versato. Il ricorso, secondo gli Ermellini, merita accoglimento dovendosi dare continuità alla consolidata e pacifica giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, la cessazione dell'attività lavorativa costituisce - al pari del requisito dei trentacinque anni di iscrizione assicurativa e del requisito contributivo - un elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità. Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503/92 il legislatore ha confermato che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, co. 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, co. 7). Tale requisito (cessazione del rapporto di lavoro) costituisce, infatti, una "presunzione di bisogno" che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost. l'erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantirgli (ai sensi dell'art. 38 co. 2° Cost.) mezzi adeguati alle esigenze di vita. Cassata la sentenza, il giudice di rinvio dovrà, dunque, attenersi al seguente principio di diritto: "Presupposto indefettibile - oltre a quello dell'anzianità contributiva - affinché possa essere erogata la pensione di anzianità è che il rapporto di lavoro dipendente da cui deriva sia cessato".
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