Data: 18/03/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Corsi di inglese, visite specialistiche e scuolabus privato rappresentano spese straordinarie e non obbligatorie, pertanto vanno concordate da entrambe i genitori dopo la separazione.

Lo ha disposto la prima sezione civile del Tribunale di Roma, sentenza n. 15092/2015, che ha ordinato la revoca del decreto ingiuntivo che era stato emesso su iniziativa dell'ex moglie verso il marito per il pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, una cifra di oltre 4mila euro corrispondente al 50% della somma spesa.
Il partner ricorre al giudice capitolino per opporsi al provvedimento e al contestuale pagamento.

In sede di separazione, l'ordinanza presidenziale aveva stabilito a carico dell'uomo un mantenimento mensile per i figli pari a 700 euro e che il medesimo dovesse contribuire anche alle spese straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale in misura pari al 50%.

Il giudice, tuttavia, chiarisce che spese straordinarie sono quelle che "per il carattere non prevedibile o per la particolare entità o la singolarità della ricorrenza presentano un carattere di rottura rispetto al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della prole".

Mentre alcune di queste sono caratterizzate da una vera e propria obbligatorietà, altre necessitano del consenso di ambedue i genitori per essere rimborsate. 
Esempi di spese non obbligatorie possono essere quelle relative a rette per scuole private, ripetizioni, gite scolastiche, campi estivi, dopo-scuola e baby sitter, corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, spese odontoiatriche, oculistiche pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche e altro.

Nella situazione di cui è causa la madre chiede all'ex di rimborsare una serie di spese mediche, già comprese nell'assegno di mantenimento, a cui si aggiungono visite specialistiche che potevano essere tranquillamente eseguite presso il SSN, spese per il pulmino privato, i corsi di inglese, di ballo e teatro.

Si tratta di esborsi che avrebbero necessitato il consenso del padre, il quale, invece, aveva manifestato il suo dissenso soprattutto per i corsi (inglese, ballo e teatro) che avrebbero diminuito il tempo che lui avrebbe potuto trascorrere con i figli.
Tutto questo, per il giudice, giustifica la revoca del decreto ingiuntivo.


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