Data: 20/03/2016 19:20:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - Il D.lgs. n. 156/15 con l' art. 9, ha introdotto importanti novit� in materia tributaria. 

La prima, anche molto importante, riguarda la sospensione delle cartelle di Equitalia fino a quando tutti i gradi di giudizio non sono terminati. Anche su semplice istanza del contribuente e senza necessit� di accertamento ulteriore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel momento in cui il contribuente, durante il procedimento e durante tutte le fasi di appello, dichiara all'Agenzia delle Entrate di avere un reddito basso e chiede la sospensione della cartella fino alla definizione del giudizio, questa dovrebbe essere concessa senza ulteriori indagini. 

Questo principio, introdotto dal decreto su menzionato, � stato oggetto di ulteriori specificazioni da parte delle Entrate che, nella circolare n. 38/2015, hanno dettagliato le modifiche operate dal decreto stesso, spiegando anche i motivi sottesi alla sospensione delle cartelle durante le fasi di giudizio. 

Si legge, infatti, nella circolare: "Funzione essenziale della sospensione dell'atto impugnato � paralizzare temporaneamente gli effetti pregiudizievoli dello stesso, in attesa della sentenza di primo grado. Nella valutazione dei presupposti della sospensione , l'interesse dal ricorrente va bilanciato con quello dell'ente impositore."

Tra le altre novit� introdotte dal D.lgs. vi � la possibilit� di conciliare le sanzioni. 

In verit� per� nonostante la circolare dell'Agenzia delle Entrate, alcuni uffici ancora non sembrano aver recepito tali modifiche. 

La disciplina della conciliazione giudiziaria � stata infatti riscritta prevedendone 2 tipologie: 

a) quella fuori udienza;

b) quella in udienza. 

Le nuove regole, fatta eccezione per il differente trattamento sanzionatorio, valgono per tutti i gradi di giudizio. La novit� pi� rilevante riguarda la possibilit� di conciliare la riduzione delle sanzioni finanche in appello. 

Con riferimento alla conciliazione tributaria � da evidenziare che, se da un lato la nuova normativa prevede l'addebito delle spese di giudizio tutte a carico del soccombente, nell'ipotesi invece in cui il contribuente abbia chiesto la conciliazione delle sanzioni, il principio delle spese di giudizio non segue pi� quello della soccombenza ma l'articolo 15, comma 2-octies, del decreto n. 546, il quale prevede che: "qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dalla controparte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo. Se invece � intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione"


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