Data: 19/03/2016 20:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Piano di rientro obbligatorio da parte del concessionario e saldo e stralcio della sorte capitale, degli interessi, delle sanzioni e dell'aggio. Sono queste le principali novità della nuova "sanatoria" contenuta nel disegno di legge appena presentato al Senato dai senatori Bernini e Floris (FI) già ribattezzato 'Ddl rottamazione dei ruoli' con il fine di "fornire al contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria" la possibilità di definire in modo più agevolato i propri debiti.

Il testo, che assicurano i relatori avrà un cammino veloce in Parlamento, non rappresenta però un vero e proprio "condono", ma una sorta di "compromesso" che consenta all'erario di recuperare i crediti e al contribuente che se la passa male con il fisco di poter ottemperare senza essere "strozzato" (leggi: "Equitalia: arriva la sanatoria per i debiti vecchi").

Ecco i punti salienti della proposta:

A chi si applica e per quali debiti

Il meccanismo adottato dal ddl è destinato a due diverse tipologie di contribuenti: ossia, come recita l'art. 2, a quelli in "grave difficoltà finanziaria" e a quelli in "momentanea difficoltà finanziaria".

I primi sono rappresentati dai contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo costituiti per oltre il 50% da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.

I secondi, invece, da coloro i cui debiti, iscritti a ruolo, sono rappresentati per oltre la metà da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

I debiti concernono sia i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate che il mancato versamento dei contributi previdenziali.

Piano di rientro obbligatorio

Secondo l'art. 3 del disegno di legge, non sarà più il contribuente a dover richiedere ad Equitalia la concessione di una dilazione, ma sarà l'agente della riscossione ad essere obbligato a formulare una proposta di definizione del debito a saldo e stralcio della posizione iscritta a ruolo.

Equitalia dovrà trasmettere la proposta per via telematica (tramite pec) prima al contribuente e poi all'Agenzia delle Entrate e all'Inps, entro rispettivamente, il 30 aprile e il 31 maggio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge.

Il contribuente, dal canto suo, dovrà comunicare la propria accettazione (sempre a mezzo pec), all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

Gli importi a saldo e stralcio

La proposta di Equitalia dovrà riguardare l'intero debito del contribuente e dovrà definire a saldo e stralcio la situazione pendente.

Quanto ai contenuti della proposta, per coloro che versano in condizioni di grave difficoltà finanziaria, la proposta dovrà consistere nel pagamento integrale dell'Iva, dei contributi previdenziali e del 75% dei tributi dovuti alle Entrate, con stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

Per coloro che si trovano invece in condizioni di momentanea difficoltà, la proposta dovrà contenere lo "sconto" del 5% dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (dunque la sorte capitale sarà del 95%), il pagamento integrale dell'Iva, dei contributi previdenziali, fermo restando comunque lo stralcio completo di ogni sanzione, interesse e dell'aggio di Equitalia.

Le rate

L'art. 5 del ddl prevede modalità di versamento dilazionato degli importi a saldo e stralcio per come sopra definiti.

In particolare, per i debiti complessivamente inferiori a 50mila euro, è ammesso un piano di rientro suddiviso in non più di otto rate trimestrali (due anni) di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione.

Per gli importi a saldo complessivamente superiori a 50mila euro, invece, le rate diventano dodici a trimestre, sempre di pari importo e da definire entro tre anni.

Modalità attuative

Le disposizioni del ddl si applicano anche ai debiti iscritti a ruolo già oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

Le modalità di attuazione del meccanismo di definizione delineato nel testo sono specificamente rinviate ad apposita circolare che dovrà essere emanata dall'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Inps, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.


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