Data: 19/03/2016 20:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Piano di rientro obbligatorio da parte del concessionario e saldo e stralcio della sorte capitale, degli interessi, delle sanzioni e dell'aggio. Sono queste le principali novit� della nuova "sanatoria" contenuta nel disegno di legge appena presentato al Senato dai senatori Bernini e Floris (FI) gi� ribattezzato 'Ddl rottamazione dei ruoli' con il fine di "fornire al contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficolt� finanziaria" la possibilit� di definire in modo pi� agevolato i propri debiti.

Il testo, che assicurano i relatori avr� un cammino veloce in Parlamento, non rappresenta per� un vero e proprio "condono", ma una sorta di "compromesso" che consenta all'erario di recuperare i crediti e al contribuente che se la passa male con il fisco di poter ottemperare senza essere "strozzato" (leggi: "Equitalia: arriva la sanatoria per i debiti vecchi").

Ecco i punti salienti della proposta:

A chi si applica e per quali debiti

Il meccanismo adottato dal ddl � destinato a due diverse tipologie di contribuenti: ossia, come recita l'art. 2, a quelli in "grave difficolt� finanziaria" e a quelli in "momentanea difficolt� finanziaria".

I primi sono rappresentati dai contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo costituiti per oltre il 50% da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.

I secondi, invece, da coloro i cui debiti, iscritti a ruolo, sono rappresentati per oltre la met� da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

I debiti concernono sia i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate che il mancato versamento dei contributi previdenziali.

Piano di rientro obbligatorio

Secondo l'art. 3 del disegno di legge, non sar� pi� il contribuente a dover richiedere ad Equitalia la concessione di una dilazione, ma sar� l'agente della riscossione ad essere obbligato a formulare una proposta di definizione del debito a saldo e stralcio della posizione iscritta a ruolo.

Equitalia dovr� trasmettere la proposta per via telematica (tramite pec) prima al contribuente e poi all'Agenzia delle Entrate e all'Inps, entro rispettivamente, il 30 aprile e il 31 maggio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge.

Il contribuente, dal canto suo, dovr� comunicare la propria accettazione (sempre a mezzo pec), all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

Gli importi a saldo e stralcio

La proposta di Equitalia dovr� riguardare l'intero debito del contribuente e dovr� definire a saldo e stralcio la situazione pendente.

Quanto ai contenuti della proposta, per coloro che versano in condizioni di grave difficolt� finanziaria, la proposta dovr� consistere nel pagamento integrale dell'Iva, dei contributi previdenziali e del 75% dei tributi dovuti alle Entrate, con stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

Per coloro che si trovano invece in condizioni di momentanea difficolt�, la proposta dovr� contenere lo "sconto" del 5% dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (dunque la sorte capitale sar� del 95%), il pagamento integrale dell'Iva, dei contributi previdenziali, fermo restando comunque lo stralcio completo di ogni sanzione, interesse e dell'aggio di Equitalia.

Le rate

L'art. 5 del ddl prevede modalit� di versamento dilazionato degli importi a saldo e stralcio per come sopra definiti.

In particolare, per i debiti complessivamente inferiori a 50mila euro, � ammesso un piano di rientro suddiviso in non pi� di otto rate trimestrali (due anni) di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui � stata ricevuta la proposta di definizione.

Per gli importi a saldo complessivamente superiori a 50mila euro, invece, le rate diventano dodici a trimestre, sempre di pari importo e da definire entro tre anni.

Modalit� attuative

Le disposizioni del ddl si applicano anche ai debiti iscritti a ruolo gi� oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

Le modalit� di attuazione del meccanismo di definizione delineato nel testo sono specificamente rinviate ad apposita circolare che dovr� essere emanata dall'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Inps, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.


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