Data: 20/03/2016 16:50:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi - In materia di benefici combattentistici, le numerose pronunce giurisprudenziali succedutesi nel tempo hanno dato vita ad un vivace dibattito, alimentando però allo stesso tempo marcati contrasti che si sono rivelati non utili alla soluzione dei problemi pratici (cioè i quesiti che gli aventi diritto sottopongono quotidianamente agli operatori del settore e, in particolare, agli avvocati chiamati a rappresentare in giudizio i Militari che reclamano il riconoscimento del beneficio).

Il quadro normativo di riferimento

La sentenza in commento, la n. 78/15 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna, si presenta assai utile in quanto consente di organizzare e distinguere in modo semplice e lineare le norme succedutesi nel tempo, assegnando loro una diversa funzione.

In primo luogo:

1) Il d. lgs. n. 137/1948 rubricato con: "norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale", ha disciplinato e previsto l'attribuzione ai militari appartenenti ai reparti delle Forze Armate, mobilitati in zone di operazioni belliche e a categorie di militarizzati al seguito operanti, di aumenti periodici di stipendio correlati al periodo trascorso in queste condizioni.

In secondo luogo:

2) La legge n. 390/1950, che ha invece disciplinato il calcolo delle campagne di guerra relative al periodo 1940-1945.

Su queste basi, il primo dato utile che l'operatore del diritto ricava dalle due norme è che sussistono distinte condizioni di accesso e di esclusione, siccome diversamente regolate dalle due disposizioni richiamate.

Nel "sistema binario" dato dalle due norme si è sovrapposto poi il dettato di una terza legge, la n. 1746/1962.

3) La legge n. 1746/1962 ha espressamente previsto che "al personale militare che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".

La nozione di "estensione dei benefici"  

Tale norma ha introdotto la nozione di "estensione" dei benefici ai militari impegnati in missioni ONU; su tale presupposto il Giudice Unico delle Pensioni Cons. Marco Pieroni ha precisato nella sentenza in commento che l'estensione dei benefici combattentistici alle predette categorie di militari si fonda proprio sulla legge 1746, in forza della quale il servizio (prestato dal militare in zone d'intervento ONU) è equiparato, quanto ad effetti pensionistici, al servizio di guerra.

Circa l'ampiezza della nozione così ricavata, la sentenza spiega poi come la legge del 1962 non discrimini affatto tra benefici stipendiali e pensionistici, in quanto focalizzata in generale sui "benefici".

La soluzione offerta dal magistrato delle pensioni

La Corte dei Conti accorda i benefici in parola al ricorrente, il quale aveva inutilmente tentato di ottenere il riconoscimento seguendo la via gerarchica.

L'imprescrittibilità del diritto a pensione

Anche nella sua parte conclusiva la pronuncia offre utili spunti per la distinzione tra diritto a pensione e diritto al rateo in funzione della prescrizione: il diritto a pensione deve considerarsi imprescrittibile in forza dell'art. 5 t.u. n. 1092 del 29.12.1973, mentre i crediti attinenti ai singoli ratei di pensione e loro accessori sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale come da art. 2 R.D. n. 295 del 19.01.1939 convertito in legge n. 739 del 02.06.1938 e sostituito dall'art. 2, 4° comma, della legge n. 428 del 07.08.1985.  

La decorrenza della prescrizione quinquennale si individua dalla scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto (ad averli) sorge da disposizioni di legge o regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione o al pagamento.

Cosa fare in casi analoghi?

Chi si trovasse in una situazione simile a quella del ricorrente nel giudizio commentato, dovrà avere cura di rivendicare i benefici combattentistici notificando dapprima un atto di diffida e/o messa in mora avente anche la collaterale funzione di interrompere la prescrizione del diritto al rateo, successivamente e nel caso che l'Amministrazione contestasse la pretesa, avviare il ricorso vero e proprio.

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