Data: 04/04/2016 06:00:00 - Autore: Donatella Squillace

di Donatella Squillace - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5419/2016, hanno definitivamente chiarito che il trasferimento della sede dell'impresa all'estero, in data precedente a quella del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, non ha effetto sulla giurisdizione del Giudice italiano, ove non sia accompagnato da un effettivo spostamento della attivit� imprenditoriale e del centro gestionale dell'impresa stessa.

La societ� ricorrente aveva dedotto quale motivo di ricorso la mancata applicazione dell'articolo 3 del Regolamento CE 29.05.2000 n. 1346, il quale prevede che "Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio � situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le societ� e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria".

La Suprema Corte ha per� richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale "laddove il luogo dell'amministrazione principale della societ� non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonch� l'esistenza di attivit� di gestione degli stessi in uno stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale societ� possono essere considerati elementi sufficienti a superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della societ� stessa, nonch� della gestione dei suoi interessi, situato in tale altro stato membro"

Pertanto, il solo spostamento della sede sociale in un altro Stato non basta a fondare la presunzione che  il centro degli interessi principali del debitore coincida con la sede statutaria, onerando cos� i creditori della dimostrazione dell'esistenza di una sede effettiva in Italia nonch� della sua operativit� e riconoscibilit�, poich� occorre procedere ad una valutazione globale degli elementi di fatto in modo da accertare dove sia situato il centro effettivo di direzione e di controllo della societ�.

Ove, quindi, non emergano elementi tali da consentire di ritenere che al trasferimento della sede sociale abbiano fatto seguito anche il trasferimento dell'effettiva attivit� imprenditoriale, nonch� lo spostamento dell'attivit� direzionale dell'impresa stessa, permane la giurisdizione del Giudice italiano alla dichiarazione di fallimento della societ�. 


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