Data: 28/05/2002 - Autore: Roberto Cataldi
Le Sezioni Unite della Cassazione, intervenendo ancora una volta in materia condominiale, con sentenza n. 5035/2002, hanno stabilito che, in caso di azioni giudiziarie promosse dall'amministratore di un Condominio per il recupero di somme nei confronti dei condomini, la legittimazione passiva va riconosciuta in capo all'effettivo proprietario dell'immobile e non a chi appare tale.
Pertanto, in tutte quelle ipotesi in cui l'Amministrazione intenda adire l'Autorit� Giudiziaria per il recupero di somme dovute al condominio, sar� necessario accertare che il chiamato a rispondere dell'obbligazione, sia il legittimo proprietario e non il semplice conduttore.
I Giudici osservano che spesso nella realt� pratica si tende a confondere la figura del locatore e con quella del conduttore poich� quest'ultimo, ai sensi dell'art. 10 della L. 392/1978, � legittimato a partecipare (in alcuni casi anche con diritto di voto) alle assemblee condominiali.
Tale legittimazione, per�, non comporta l'attribuzione, in capo allo stesso, della titolarit� del bene condominiale.
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