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Data: 29/03/2016 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Anche la società che ha noleggiato l'autovettura risponde, in solido con conducente e assicurazione, dei danni provocati a seguito di un incidente. In assenza di urto, tuttavia, tale responsabilità viene esclusa per quanto riguarda la caduta di una persona che era in sella al motorino, in special modo se manca la prova che l'auto abbia tagliato la strada allo scooter. Questo è quanto emerge da una pronuncia del Tribunale di Milano (sentenza n. 12850/2015) riguardante un risarcimento danni a seguito di sinistro stradale. Il ricorso è promosso da una donna che, alla guida di uno scooter, era stata costretta a scansare un'autovettura che le aveva tagliato la strada, sbandando e perdendo il controllo del mezzo. A seguito della manovra, la donna cadeva rovinosamente subendo diversi danni fisici. Citati in giudizio conducente, assicurazione e società di noleggio, quest'ultima eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando la necessità di applicare in via analogica l'art. 91 CdS (locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato domicilio) e chiedendo di essere manlevata dalla persona a cui il contratto di locazione è intestato, per l'ipotesi di danni superiori al massimale assicurativo. Per il Tribunale meneghino si rende necessario richiamare la giurisprudenza della Suprema corte: gli Ermellini hanno individuato nel conducente della vettura coinvolta nel sinistro il soggetto il responsabile in solido ex art. 2054, comma 3, c.c., in tal modo estendendo la responsabilità solidale ex art. 91 CdS anche al locatario. Ciononostante, poiché la donna non ha provato che la caduta è stata causata direttamente dalla manovra dell'autovettura, la corresponsabilità ex art. 2054, comma, c.c. non può trovare applicazione poichè non c'è stato neppure un urto tra i due veicoli. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
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