Data: 27/03/2016 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - No al risarcimento danni richiesto al Fondo di Garanzia delle vittime della strada se non è provata la modalità del sinistro: il giudice potrà liberamente valutare gli indizi di prova proposti da parte ricorrente, senza automatismi, poiché ciò che rileva è la complessiva valutazione dei fatti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 5892/2016 (qui sotto allegata) che ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali per delineare il funzionamento del meccanismo probatorio nelle cause di risarcimento danni contro veicoli rimasti sconosciuti.

Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in provincia di Napoli, in conseguenza del quale la ricorrente riportava danni personali e materiali.
La danneggiata agiva poi nei confronti dell'impresa assicurativa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento, assumendo che fosse rimasto sconosciuto il veicolo responsabile dei sinistro, benché si trattasse di una autovettura recante apparenti insegne della Polizia che procedeva a sirene spiegate.

La donna lamenta che che la Corte d'Appello, nel rigettare la domanda, avesse erroneamente conferito determinante rilievo alla mancata documentazione dell'esito della denuncia/querela presentata e alla mancata indicazione delle persone informate sui fatti in tale querelavalutando in modo non corretto le risultanze delle prove orali e documentali acquisite nel corso dei giudizio.

In realtà, evidenzia la Corte di legittimità, l'esame della pronuncia impugnata smentisce tali assunti.
Con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, va chiarito che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dei Fondo, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistrol'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

L'attore può adempiere a tale onere probatorio su di lui gravante anche mediante il richiamo a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", ma, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse".

Va ulteriormente precisato che la prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta dal danneggiato "mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa"

Quindi l'omessa denuncia dell'accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.

Anche la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.

Infine, per provare che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, è sufficiente che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativosenza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione de-gli stessi.

Nel caso di specie la Corte di merito si è pienamente conformata ai suddetti principi, valutando la tardività della denuncia/querela presentata dalla donna e l'omessa indicazione in essa dei testimoni del sinistro come indizi utili a rafforzare il giudizio di mancata prova dei fatto, già correttamente desunto dalle insufficienti e contraddittorie emergenze delle prove testimoniali e documentali.

Troppi gli elementi che il giudice di merito ha ritenuto non idonei ad integrare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice: non solo la denuncia/querela sporta solo due mesi dopo l'accaduto e senza indicare testimoni oculari (poi inseriti nell'atto di citazione), ma anche la mancata documentazione dell'esito della denuncia/querela, circostanze significative visto che si parlava di un veicolo presunto responsabile appartenente alle forse dell'ordine (che sarebbe potuto essere identificato se gli oprgani di polizia fossero stati tempestivamente e dettagliatamente informati.

Il giudice di merito ha poi preso in considerazione la deposizione testimoniale assunta nel corso dei giudizio e la documentazione fotografica versata in atti, ritenendo il tutto non compatibile con prospettata dinamica dei sinistro contenuta nell'atto introduttivo e con quella riferita dal teste.

Tutti questi elementi correttamente portano ad avallare il contenuto della pronuncia impugnata e al rigetto del ricorso.

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