Data: 28/03/2016 07:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – E' arrivato il via libera ufficiale alla banca dati nazionale del Dna. Il Governo infatti ha approvato nei giorni scorsi (Cdm n. 109) il regolamento attuativo che ne disciplina l'istituzione ex lege n. 85/2009.

Il nuovo regolamento oltre a istituire la banca dati e il relativo laboratorio centrale disciplina anche lo scambio delle informazioni raccolte per finalità di cooperazione internazionale tese alla lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

La nuova banca dati sarà collocata presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno, mentre il laboratorio centrale si troverà presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia.

La raccolta avverrà, come affermato dallo stesso ministro Orlando a margine dell'approvazione del provvedimento, "con tutte le garanzie di riservatezza previste dalla legge sulla privacy – e consentirà - non solo di prevenire e agevolare la realizzazione di indagini, ma anche di affrontare casi che sono considerati irrisolti alla luce della strumentazione disponibile".

Saranno raccolti i profili genetici di chi si trova in custodia cautelare o agli arresti domiciliari; dei detenuti e degli internati per sentenza irrevocabile per delitti non colposi; di coloro ai quali è applicata una misura alternativa al carcere (sempre per sentenza irrevocabile per delitti non colposi); di chi sconta una misura di sicurezza detentiva (in via provvisoria o definitiva); di chi è arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo indiziato di delitto, mentre tra i reati esclusi, ci sono quelli dei c.d. colletti bianchi (fallimentari, societari, ecc.) (leggi: "Dna, arriva il prelievo anche forzoso e sulla scena del crimine"). 

La banca dati si occuperà anche di facilitare le attività di identificazione delle persone scomparse, mediante acquisizione di elementi informativi della persona scomparsa allo scopo di ottenere il profilo genetico e di effettuare i conseguenti confronti.

Quanto alle tecniche e modalità di acquisizione dei campioni biologici, il prelievo sarà effettuato dai campioni di mucosa orale (da agenti penitenziari addestrati ad hoc o dalle forze di polizia direttamente sulla scena del crimine), e potrà anche avvenire in modo forzoso (ma sempre nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone).

Infine, il provvedimento stabilisce i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili di Dna estratti e prevede la cancellazione e la distruzione dei campioni a seguito: di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato; di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa; quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'art. 9 della l. n. 85/2009; decorsi i termini stabiliti dal regolamento sui tempi di conservazione.


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