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Data: 30/03/2016 17:16:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Multa cancellata per il richiamo allo stato di necessità, anche se l'automobilista procedeva a 40 chilometri orari oltre il limite consentito: per profittare dell'esimente, l'azione deve essere compiuta per scongiurare un pericolo attuale, inteso non come probabilità in senso assoluto, essendo sufficiente anche la "ragionevole minaccia". Lo ha disposto il Giudice di Pace di Palermo (magistrato onorario Citarda) nella sentenza 363/2016, accogliendo l'opposizione che il trasgressore aveva avanzato contro la multa elevata a suo carico. Il ricorrente era stato trovato a viaggiare sul suo veicolo viaggiando a 40 chilometri oltre il limite di velocità previsto e pertanto era scattata a suo carico la contravvenzione disciplinata dall'art. 142, comma 9, del Codice della strada. Nonostante ciò, trova accoglimento la sua richiesta di veder applicata l'esimente di cui all'art. 54 c.p., confermata dalla legge 689/91, disciplina che si configura come legge speciale per quanto riguarda i procedimenti inerenti le sanzioni amministrative. Il giudice chiarisce che lo stato di necessità si configura quando ricorre un pericolo attuale che rischia di determinare un danno alla persona: ciò significa che non solo il pericolo deve essere presente quando si trova ad agire il soggetto che chiede l'esimente, ma deve anche configurarsi in maniera imminente anche il danno che può derivare dal rischio. Per il giudice, il carattere di "attualità" del pericolo che porta a commettere l'azione illecita, impone che il rischio sia individuato e circoscritto nel suo contenuto quando il fatto viene commesso. Affinché il trasgressore non risponda dell'illecito deve, conclude il giudicante, sussistere un nesso causale preciso e indefettibile tra la necessità di sacrificare un interesse protetto e l'obiettivo di evitare il pericolo specifico.
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