Data: 30/03/2016 18:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Di fronte all'inadempimento dell'onerato, il giudice pu� ordinare al datore di lavoro di provvedere direttamente al versamento mensile del mantenimento all'ex coniuge beneficiario.
Anche in caso l'inadempimento dell'onerato non sia grave, ci� che conta � che la condotta di quest'ultimo, che non versa quanto stabilito dal giudice, possa per ci� solo frustrare le finalit� dell'assegno stabilito a favore del coniuge economicamente pi� debole.
Infine, poich� l'obbligo ha natura "anche" alimentare, va esclusa la possibilit� di una compensazione con altri crediti.

Sono questi i principi che emergono dall'ordinanza pubblicata dal Tribunale di Catania, prima sezione civile, il 24 marzo (giudice Innaria), che ha accolto la domanda della donna a cui l'amministrazione datrice di lavoro dell'ex marito dovr� corrispondere mensilmente la somma di 1.800 euro a titolo di mantenimento.

� il prudente apprezzamento del giudice a dare fondamento alla misura disciplinata dall'art. 156, sesto comma, cod. civ., senza che assumano rilevanza le esigenze dell'onerato obbligato oppure che sia stata verificata la finalit� di eludere, con la sua condotta, gli obblighi stabiliti in sede di separazione. 

Secondo la valutazione del giudice, il troppo tempo trascorso senza provvedere al versamento e le numerose procedure esecutive intraprese nei confronti dell'uomo rimasto inadempiente, sono elementi che fanno venir meno la fiducia dell'ex moglie in un adempimento spontaneo.
Tale misura, inoltre, non � sottoposta ai limiti previsti per il sequestro e il pignoramento di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici.

Pertanto, chiarisce il giudice, non pu� procedersi alla riduzione dell'assegno di mantenimento che l'ordinanza presidenziale ha stabilito considerando la sperequazione tra i redditi dei coniugi.
A nulla vale per l'uomo neppure evidenziare che l'ex partner, straniera, sia comproprietaria di immobili nel suo paese d'origine e sottolineare la sua capacit� lavorativa.
Non pu� darsi luogo alla richiesta compensazione, poich� gli obblighi alimentari e di mantenimento risultano entrambi tesi a tutelare i doveri di solidariet� che scaturiscono dai rapporti tra coniugi e dalla filiazione, finalizzati in sostanza alla soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona.

Nonostante il necessario approfondimento istruttorio della situazione reddituale della donna, nel frattempo sar� il datore di lavoro dell'ex a versarle direttamente la somma che le spetta.

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