Data: 31/03/2016 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � Diffusa � la prassi di porre in essere atti di donazione tra coniugi.

A tal proposito, recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito che tali atti scontano l'imposta di registro in misura fissa e che l'imposta di registro sull'atto pubblico di donazione va tenuta distinta dall'imposta sull'incremento patrimoniale che a tale atto consegua.

In particolare, ad essere intervenuta in argomento � la sentenza numero 6069/2016, depositata il 30 marzo (qui sotto allegata), che ha a riguardo precisato che le predette imposte hanno alla loro base presupposti autonomi e differenti: l'obbligo di registrazione e l'incremento gratuito di ricchezza.

Se questi presupposti si verificano, le rispettive leggi sul registro e sulle donazioni assoggettano l'atto e l'arricchimento sine causa alle corrispondenti imposte.

Cos�, nel caso di specie � stato respinto il ricorso del notaio avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia aveva ritenuto che gli atti di liberalit� coniugali, non assoggettabili all'imposta sulle donazioni in quanto rientranti nella "franchigia" di cui all'articolo 2, comma 49, d.l. n. 262/2006, dovessero scontare l'imposta di registro in misura fissa.

Il notaio, non accettando tale posizione che confermava i sei avvisi di liquidazione emessi nei suoi confronti, si era quindi rivolto alla Cassazione.

Ma non c'� stato nulla da fare: il ricorso va rigettato.

Almeno per�, data l'assoluta novit� della delicata questione, le spese sono state compensate.


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