Data: 09/04/2016 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – Va revocato il decreto ingiuntivo richiesto dallo studio associato nella persona del legale rappresentante e non dal singolo professionista al quale è stata liquidata la parcella il cui pagamento viene richiesto con il procedimento monitorio.

Tale assunto emerge dalla sentenza numero 6150/2016, depositata dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione il 30 marzo (qui sotto allegata).

Come affermato dai giudici del merito nella sentenza impugnata dinanzi alla Corte, infatti, dato che il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti aveva liquidato la parcella al singolo professionista, per poter legittimamente chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo l'associazione professionale avrebbe dovuto dimostrare di aver ricevuto l'incarico e di aver svolto concretamente le prestazioni: a tal fine, infatti, non bastavano la parcella di provenienza unilaterale e l'opinamento del consiglio dell'ordine.

Del resto, l'associazione dei professionisti di cui alla legge numero 1815/1939 rientra tra i fenomeni di aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di divenire autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.

Dato che però essa non è iscritta all'ordine cui appartengono i suoi partecipanti, l'opinamento della parcella può essere richiesto solo dal professionista iscritto, il quale può poi utilizzarlo per far valere il credito dello studio.

Così argomentando, la Corte di appello aveva nel caso di specie accolto il gravame avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo Decreto che pertanto, nella nuova sede, era stato revocato.

Impugnata in Cassazione per una serie di motivi, sia in via principale che in via incidentale, la pronuncia del giudice di secondo grado passa il vaglio e per l'associazione professionale non c'è più nulla da fare: il decreto ingiuntivo è definitivamente revocato.



Tutte le notizie