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Data: 04/04/2016 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo![]() di Lucia Izzo - Nell'istruzione probatoria riguardante rapporti di carattere familiare, la testimonianza dell'ex coniuge, basata sul fatto storico da cui dipende una risposta utile a ricostruire l'intera vicenda, non pu� essere ritenuta inattendibile. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Milano, prima sezione civile, nella sentenza 51/2016, rigettando l'istanza di un ex marito contro la decisione che, in primo grado, lo aveva condannato a restituire 7.600 euro che il suocero aveva dichiarato di avergli versato per pagare il mutuo dopo che l'appellante era stato allontanato di casa dall'ex moglie. Il ricorrente sottolinea l'erroneit� della decisione del Tribunale in quanto l'erogazione di denaro era stata eseguita a titolo di liberalit�; non sono idonee a fondare una diversa ricostruzione, prosegue l'uomo, le dichiarazioni rese dalla sua ex compagna in sede di testimonianza. Il realt�, gi� il Tribunale aveva evidenziato che sarebbe stato alquanto strano che il suocero avesse donato al genero una tale somma dopo l'avvenuta separazione; al contrario, sarebbe apparso pi� condivisibile che la dazione fosse avvenuta per venire incontro alle difficolt� dell'uomo rimasto fuori casa. Circa le dichiarazioni della donna, la Corte d'Appello chiarisce che non possono essere giudicate inattendibili, "sia perch� il limite di valore di cui alla norma citata pu� essere superato dal giudice in relazione alla peculiarit� della fattispecie ex art. 2721, comma 2, cod. civ., sia perch� l'ex coniuge in quanto tale (tanto piu ove si tratti di rapporti di carattere familiare) non pu� essere considerato incapace ex art. 246 c.p.c., ma semmai soggetto la cui attendibilit� richiede un attento esame". Dalle risultanze probatorie era anche emerso che, alla domanda dell'ex moglie "quando restituirai a mio padre", l'uomo aveva risposto "quando tu pagherai e comprerai il mio 50% per cento", senza che il marito avesse quindi menzionato un'ipotetica donazione, ma solo un prestito. La Corte d'Appello decide di non accogliere, per tali ragioni, quanto reclamato dall'appellante.
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