Data: 04/04/2016 21:09:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Non scatta l'omicidio stradale per chi fa inversione in autostrada. Nell'attesa delle applicazioni pratiche della nuova legge n. 41/2016, in vigore dal 25 marzo scorso (leggi: "Da oggi in vigore la legge sull'omicidio stradale: ecco le novit� e il testo") che ha elevato a reato autonomo l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali, una riflessione sul complicato mosaico disegnato dal legislatore, fa emergere subito alcuni punti critici, lasciati irrisolti nel lungo iter parlamentare.

Ratio della legge, infatti, � di punire severamente (con condanne al carcere fino a 18 anni oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente), chiunque uccide o ferisce qualcuno non solo in conseguenza della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza ma anche per le infrazioni al codice della strada commesse dal c.d. utente comune.

Le misure aggravanti � con pena da 5 a 10 anni di carcere, aumentata se commessa senza patente di guida o assicurazione o se si provoca la morte o le lesioni di pi� persone - scattano, infatti, per l'eccesso di velocit�, per chi passa con il rosso, per chi sorpassa in prossimit� delle strisce pedonali cos� come per chi procede contromano o effettua una inversione pericolosa in prossimit� o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi.

Ma paradossalmente, il legislatore ha dimenticato di includere nell'impianto sanzionatorio una delle infrazioni pi� gravi al codice della strada, come l'inversione in autostrada ex art. 176 Cds.

Una delle condotte pi� pericolose, che non a caso � sempre stata punita dal codice con sanzioni amministrative tra le pi� alte (da 2.004 fino a 8.017 euro, oltre a revoca della patente e fermo del veicolo) non far� scattare, in caso di omicidio o ferimento, la nuova fattispecie di omicidio stradale, salvo che l'inversione di marcia non avvenga in prossimit� o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilit�.

A confermarlo � anche la recente circolare del ministero dell'Interno del 25 marzo 2016 (qui sotto allegata) che spiega come l'aggravante di cui al comma 5 n. 3 del nuovo art. 589-bis c.p. "ricorre in tuti i casi in cui il conducente abbia effettuato un'inversione di marcia in prossimit� o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilit�". Se invece, "la violazione � commessa in autostrada o su una strada extraurbana principale, dove la manovra di inversione di marcia � sempre vietata � si legge nella circolare - perch� sia configurabile l'aggravante occorre che il comportamento illecito sia posto in essere in prossimit� o in corrispondenza di un tratto con un andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso, in cui ovviamente la visibilit� sia limitata".

In caso contrario, dunque, per chi provoca un incidente (con morti e/o feriti) effettuando un'inversione di marcia in un tratto autostradale non scatteranno le aggravanti di cui alla nuova legge (per omicidio stradale o lesioni personali stradali), mentre per chi causa un analogo sinistro commettendo le altre manovre pericolose contemplate dalla legge, � prevista la galera da 5 anni in su.


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