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Data: 07/04/2016 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - Il 4 aprile scorso l'Agenzia delle entrate ha diffuso, con la circolare n. 10/E qui sotto allegata, alcuni importanti chiarimenti circa il regime forfettario introdotto a partire dal 2015 ad opera della legge numero 190/2014 e modificato con la legge di stabilità 2016. In essa si è innanzitutto precisato che i contribuenti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario o hanno avviato la loro attività possono dal 1° gennaio 2016 revocare l'opzione e accedere al regime forfettario. In particolare, coloro che hanno iniziato l'attività nel 2015 senza optare per tale regime e intendano cambiare idea, possono entro il 16 maggio rettificare la fattura emessa con Iva mediante nota di accredito e restituire, così, l'imposta al committente o al cessionario. Per quanto riguarda, invece, i contribuenti che hanno adottato prima del 2015 il regime dei minimi di cui all'articolo 27 del decreto legge numero 98/2011, la circolare precisa che essi possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato o fino al compimento del 35° anno di età se successivo mentre non si fa alcun riferimento al caso in cui gli stessi vogliano già transitare nel regime forfettario. Fatte queste precisazioni, la circolare provvede a una compiuta disamina del regime forfettario ribadendo che esso, opzione naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti, non soggiace a limiti temporali. Importante è poi il chiarimento relativo al computo del limite dei ricavi, aumentato dal 2016, che in caso di esercizio di attività in più settori deve prendere in considerazione l'ammontare più elevato. Per quanto riguarda, invece, i compensi erogati per lavoro dipendente, interessante è la considerazione che nel calcolo del limite di 5mila euro concorrono anche le somme che sono state corrisposte per prestazioni effettuate dal medesimo imprenditore o dai suoi familiari. In relazione al costo massimo di 20mila euro dei beni strumentali la circolare ha precisato che i beni ad uso promiscuo vengono computati nella misura del 50%, che non vi rientrano quelli il cui valore non superi i 516,45 euro e che il costo è assunto al netto dell'Iva anche se non detratta. Infine, è interessante segnalare che la circolare precisa quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario, tra le quali si segnala la partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata trasparente, e che il regime in analisi è incompatibile con quello cd. "patent box". |
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