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Data: 09/04/2016 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Va annullato il permesso di costruire in sanatoria se la costruzione del vicino è stata realizzata senza rispettare le distanze legali previste dal codice civile e fatte proprie dal piano regolatore del Comune. Infatti, non è ammissibile il rilascio di un titolo abilitativo in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 che venga subordinato alla esecuzione di opere edilizie, anche se gli ulteriori interventi sono finalizzati a ricondurre l'immobile abusivo nell'alveo della compatibilità con gli strumenti urbanistici, giacché ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conciliabilità con la disciplina urbanistica. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione prima, nella sentenza n. 163/2016 (qui sotto allegata). Un cittadino aveva ottenuto dal Comune un permesso di costruire in sanatoria relativamente all'avvenuta realizzazione, senza titolo abilitativo, di "opere pertinenziali di un servizio annesso all'abitazione destinato ad accogliere animali domestici da compagnia". Il provvedimento comunale, in particolare, aveva dato atto della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia e del parere favorevole reso dalla Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio (seduta in data 8 ottobre 2009). Tali atti sono stati impugnati alle proprietarie di un'area confinante che imputano all'Amministrazione comunale di aver consentito la realizzazione dell'opera in deroga alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica previste dal piano regolatore comunale. Fondata è la censura con cui le ricorrenti adducono che la sanatoria avrebbe dovuto essere negata a fronte dell'ammissione dello stesso privato di avere edificato in violazione del limite di distanza legale dal confine di proprietà e del dichiarato impegno a rimediare a tale irregolarità. La stessa Amministrazione comunale aveva riconosciuto come le distanze legali previste dal codice civile siano state fatte proprie dal piano regolatore locale, sì che – una volta emersa l'irregolarità – non se ne poteva sicuramente prescindere in sede di rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Tuttavia, il ricorso va accolto non solo per la violazione della distanza legale ex art. 873 cod. civ. (fatta propria dal piano regolatore comunale), ma anche per la mancata acquisizione del prescritto "studio di inserimento ambientale". Il proprietario nel suo ricorso si è limitato a dichiarare soddisfatte le necessarie esigenze sanitarie, ambientali e di benessere, omettendo la produzione del prescritto "studio di inserimento ambientale, da estendere alla strada, alla piazza o comunque alla zona in cui è localizzato l'edificio", indagine che avrebbe anche consentito di verificare la concreta adozione delle misure utili a garantire l'insussistenza di condizioni incompatibili con l'ordinario svolgimento delle funzioni abitative, in relazione a possibili fonti di rumore (i latrati degli animali) o di esalazioni maleodoranti. Stante la carenza di carattere istruttoria, l'Amministrazione comunale ha sbagliato ad avere acriticamente condiviso le generiche conclusioni del proprietario, nonostante la disciplina urbanistica imponesse in parte qua un accertamento puntuale e determinasse anche la sfera territoriale (non meno di 50 metri) interessata dalla verifica. Tale prescrizione non poteva essere naturalmente derogata, proseguono i giudici, dalla normativa a tutela del benessere animale (legge reg. n. 5/2005), in sé inidonea ad esonerare dall'osservanza delle regole che attengono al governo del territorio. Nessun accertamento è stato effettuato neppure circa l'adeguatezza del manufatto quanto alle condizioni igienico-sanitarie da assicurare per una simile destinazione d'uso. Nulla viene specificato circa le modalità di smaltimento delle deiezioni degli animali e delle sostanze liquide legate alla pulizia, profili, questi, che non possono essere rimessi unicamente a una verifica da effettuare nell'uso quotidiano della struttura di ricovero e alla responsabilità che grava sul proprietario dei cani, ma che necessariamente assumono rilievo in sede di rilascio del titolo edilizio relativo al manufatto a tale funzione destinato. Dall'accoglimento del ricorso deriva l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria e la condanna dll'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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