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Data: 04/09/2020 05:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Prescrizione: significato[Torna su]
La prescrizione è un istituto che determina l'estinzione del reato a prescindere dall'accertamento della colpevolezza, la cui ragion d'essere va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell'illecito, essendo venute meno le esigenze di prevenzione generale. In un primo momento, tale fine era perseguito in maniera molto rigida, ma oggi non è più così: nel corso degli anni la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diversi interventi correttivi che ne hanno "smussato" i connotati. Riforma prescrizioneLa più recente riforma della prescrizione è la la cd. "riforma Bonafede", contenuta nella legge n. 3/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020 e sulla quale ci soffermeremo dettagliatamente più avanti. Tra le precedenti ricordiamo, in particolare, la legge cd. "ex Cirielli" n. 251/2005 e la legge n. 103/2017. Legge sulla prescrizioneTutte le riforme della prescrizione dei reati hanno in sostanza inciso sull'articolo 157 del codice penale, che è la disposizione che regolamenta l'istituto in commento. Tale articolo al primo comma sancisce il principio generale, stabilendo che "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria". Nei commi successivi sono dettate le regole per determinare il tempo necessario a prescrivere. Prescrizione della penaLa prescrizione dei reati (oggetto del presente approfondimento) non va confusa con la prescrizione della pena, che è un istituto differente, più correttamente denominato anche estinzione della pena per decorso del tempo. Tale istituto, infatti, sancisce l'impossibilità di infliggere una pena stabilita dal giudice nel caso in cui la stessa non sia portata a esecuzione entro un determinato periodo di tempo. In particolare, il nostro ordinamento penale prevede che la reclusione non sia più possibile se non è eseguita in un tempo pari al doppio della pena inflitta e che la multa si estingue (e quindi non va pagata) se sono trascorsi dieci anni senza che la relativa condanna sia portata a esecuzione. Per approfondimenti vai alla guida La prescrizione della pena Termini di prescrizione[Torna su]
I termini di prescrizione dei reati non sono prestabiliti in assoluto ma variano a seconda dei casi. Essi, infatti, sono pari alla durata della pena edittale massima prevista dalla legge per ogni singolo reato. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni, mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria ai fini del computo della prescrizione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Infine va detto che, a differenza di quanto avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo il caso in cui sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l'aumento massimo di pena previsto. Reati di particolare gravitàLa regola generale di computo della prescrizione, tuttavia, conosce delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità. Si pensi, ad esempio, all'omicidio stradale (recentemente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo: in tal caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i criteri di calcolo generali. Calcolo prescrizione: esempiTenendo conto di quanto sinora detto, facciamo alcuni esempi. Si pensi al reato di furto. Per esso la legge prevede la pena edittale massima di sei anni. Di conseguenza, sarà questo il termine che deve decorrere prima che lo stesso si prescriva. Se invece ci riferiamo al reato di lesioni personali, la pena edittale massima è di tre anni. In tal caso, seguendo le regole generali, il termine di prescrizione sarebbe triennale ma, poiché il nostro ordinamento prevede che in ogni caso per i delitti la prescrizione è di minimo sei anni, sarà a tale termine che occorrerà fare riferimento. Infine, prendiamo come esempio l'omicidio stradale. La fattispecie "semplice" prevede come pena edittale massima la reclusione per sette anni. In forza del raddoppio della prescrizione il relativo termine sarà quindi di quattordici anni. Prescrizione reato: da quando decorre?[Torna su]
Ma da quando deve iniziarsi a computare il termine di prescrizione? Per capire come eseguire il calcolo è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 158 c.p. il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente: nel primo caso il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza. La medesima norma prende poi in considerazione l'ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato. Inoltre, la riforma operata dalla legge numero 103/2017 ha aggiunto un nuovo comma all'articolo 158, che, con riferimento ai reati previsti dall'articolo 392 comma 1-bis c.p.c. (ad esempio maltrattamenti in famiglia o prostituzione minorile), dispone che se gli stessi sono "commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato". Sospensione e interruzione della prescrizione[Torna su] Il decorso dei termini di prescrizione in alcuni casi può sospendersi o addirittura interrompersi. Sospensione prescrizione penaleLa sospensione si verifica, innanzitutto, laddove vi sia una particolare disposizione di legge che imponga che il procedimento, il processo penale o i termini di custodia cautelare si sospendano. Altre cause di sospensione sono l'autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio. Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell'imputato o del suo difensore, il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata) e il caso di rogatorie all'estero. Infine, il corso della prescrizione è oggi sospeso, in virtù della riforma Bonafede (sulla quale vedi infra), anche per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, sino a quando la sentenza che definisce il giudizio non diventi esecutiva o il decreto di condanna non diventi inderogabile. In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere da dove era stata sospesa (quindi con computo anche del tempo precedentemente trascorso) a partire dal giorno in cui cessa la causa della sospensione. Si sottolinea che, con la sentenza numero 45 del 14 gennaio-25 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 159 c.p., nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertata l'irreversibilità di uno stato mentale dell'imputato tale da impedire la sua cosciente partecipazione al procedimento che, di conseguenza, viene sospeso. Interruzione prescrizione penaleOltre che sospeso, il decorso della prescrizione può anche essere interrotto. Nel dettaglio, l'interruzione deriva oggi da:
Una volta che sia stata interrotta, la prescrizione decorre da capo dal giorno dell'interruzione e il tempo precedentemente trascorso resta privo di effetti. La riforma del 2017La riforma operata con l. 103/2017 ha modificato l'art. 161 c.p., prevedendo che l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo. Inoltre, salvo che per alcuni delitti di particolare gravità, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Riforma prescrizione 2020[Torna su]
Si è accennato sopra alla tanto discussa riforma Bonafede della prescrizione, in vigore dal 1° gennaio 2020, che merita un approfondimento particolare. Come detto, con la modifica dell'articolo 159 del codice penale, tale riforma ha previsto che "il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna". A ben vedere (e sono queste le ragioni alla base delle critiche), più che una causa di sospensione si tratta, in realtà, di un blocco del decorso dei termini prescrizionali. Con la nuova disposizione, infatti, l'emanazione di una sentenza di primo grado determina nei fatti lo stop del decorso del termine prescrizionale (e l'impossibilità di invocare l'istituto in commento in un eventuale giudizio di secondo grado), indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto l'assoluzione dell'imputato o la sua condanna. Per approfondimenti, anche in merito alle proteste sollevate dalla recente riforma, leggi Addio alla prescrizione Inapplicabilità della prescrizione[Torna su]
La prescrizione, in ogni caso, non è sempre applicabile. Per alcuni tipi di reato, infatti, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità. Ci si riferisce, in particolare, ai reati per i quali è prevista, anche solo come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell'ergastolo. Per essi, infatti, è difficile ipotizzare il venir meno dell'interesse dello Stato alla loro punizione e, pertanto, l'istituto della prescrizione non ha ragione di esistere. Tali reati sono dunque imprescrittibili. Rinuncia alla prescrizione[Torna su]
L'articolo 157 del codice penale (che è quello che si occupa in generale dell'istituto in commento) stabilisce poi che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall'imputato. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527). Per ulteriori approfondimenti leggi La prescrizione penale Strumento di Calcolo della Prescrizione[Torna su]
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