Data: 08/04/2016 19:13:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � Dal prossimo 1� giugno entrer� in vigore una delle innumerevoli novit� recentemente introdotte nel rito tributario: quella relativa all'esecutivit� delle sentenze favorevoli al contribuente.

Sino a fine maggio, infatti, in forza della versione attualmente in vigore dell'articolo 69 del decreto legislativo numero 546/1992 il contribuente vittorioso in giudizio pu� ottenere l'esecuzione forzata della sentenza solo se la sua vittoria deriva da una sentenza passata in giudicato e, come tale, non pi� soggetta ad impugnazione.

A partire da giugno, invece, entrer� in vigore il nuovo articolo 69, foriero di cambiamenti gi� a partire dalla sua rubrica che da "Condanna dell'ufficio al rimborso" diviene "Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente".

Una rubrica, un programma: ben presto, infatti, le pronunce di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente diverranno immediatamente esecutive.

Tale novit�, peraltro, non rester� limitata alle sole controversie relative al pagamento di tributi e alle sanzioni ma si estender� anche alle controversie relative alla consistenza e al classamento degli immobili e a quelle relative alla rendita catastale.

Attenzione per� a non fare di tutta l'erba un fascio.

L'immediata esecutivit�, infatti, incontra dei limiti che valgono laddove l'importo dovuto al contribuente superi il limite di 10mila euro: in tal caso il giudice, adeguatamente motivando, potr� infatti subordinare la restituzione alla presentazione, da parte del ricorrente, di un'idonea garanzia in attesa dell'esito definitivo del giudizio.

Sia nell'uno che nell'altro caso, comunque, il pagamento delle somme dovr� avvenire entro massimo 90 giorni, che decorrono dalla data in cui la sentenza � notificata o la garanzia � prestata.

In caso contrario, pur se dopo che la sentenza sia passata in giudicato, il contribuente potr� avviare il giudizio di ottemperanza.



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