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Data: 08/04/2016 19:13:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Dal prossimo 1° giugno entrerà in vigore una delle innumerevoli novità recentemente introdotte nel rito tributario: quella relativa all'esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente. Sino a fine maggio, infatti, in forza della versione attualmente in vigore dell'articolo 69 del decreto legislativo numero 546/1992 il contribuente vittorioso in giudizio può ottenere l'esecuzione forzata della sentenza solo se la sua vittoria deriva da una sentenza passata in giudicato e, come tale, non più soggetta ad impugnazione. A partire da giugno, invece, entrerà in vigore il nuovo articolo 69, foriero di cambiamenti già a partire dalla sua rubrica che da "Condanna dell'ufficio al rimborso" diviene "Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente". Una rubrica, un programma: ben presto, infatti, le pronunce di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente diverranno immediatamente esecutive. Tale novità, peraltro, non resterà limitata alle sole controversie relative al pagamento di tributi e alle sanzioni ma si estenderà anche alle controversie relative alla consistenza e al classamento degli immobili e a quelle relative alla rendita catastale. Attenzione però a non fare di tutta l'erba un fascio. L'immediata esecutività, infatti, incontra dei limiti che valgono laddove l'importo dovuto al contribuente superi il limite di 10mila euro: in tal caso il giudice, adeguatamente motivando, potrà infatti subordinare la restituzione alla presentazione, da parte del ricorrente, di un'idonea garanzia in attesa dell'esito definitivo del giudizio. Sia nell'uno che nell'altro caso, comunque, il pagamento delle somme dovrà avvenire entro massimo 90 giorni, che decorrono dalla data in cui la sentenza è notificata o la garanzia è prestata. In caso contrario, pur se dopo che la sentenza sia passata in giudicato, il contribuente potrà avviare il giudizio di ottemperanza. |
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