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Data: 07/04/2016 19:31:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Se Equitalia non riscuote la cartella esattoriale con la quale ha intimato il pagamento di una vecchia multa non pagata entro cinque anni da quando la ha emessa, dovrà dire addio alle somme che non le sono state corrisposte: decorso tale termine, infatti, interviene la prescrizione. Con la sentenza numero 127/2016, infatti, il Giudice di Pace di Barletta ha affermato che se le sanzioni derivano da infrazioni del codice della strada ad applicarsi è l'articolo 209 di tale testo e non le norme in generale dettate per la riscossione delle imposte sui redditi. Proprio sulla base di tali argomentazioni, quindi, nel caso di specie è stata accolta l'opposizione presentata da un cittadino ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile: nonostante non sia contemplata alcuna ipotesi di decadenza, le norme che regolamentano la circolazione stradale prevedono comunque un termine prescrizionale di cinque anni per riscuotere le sanzioni. Il riferimento va sia al codice della strada che all'articolo 28 della legge numero 689/1981. Non si applicano invece le solite norme con le quali Equitalia è abituata a confrontarsi, ovverosia quelle di cui al d.p.r. n. 602/1973, relative alla riscossione delle imposte dirette sui redditi. Così, sia l'agente della riscossione che il Comune che ha emesso la multa devono mettersi l'anima in pace: l'importo non pagato dal contribuente non può più essere riscosso. |
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