|
Data: 09/04/2016 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non è sufficiente la puzza di "erba" nell'auto per condannare l'automobilista per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada): per configurare la contravvenzione è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma terzo dello stesso articolo, quindi attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione non può, invece, essere desunto da elementi sintomatici esterni, come è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 del codice della strada), essendovi la necessità di conoscenze tecniche specialistiche e di accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate e non bastando la semplice riconoscibilità di detto stato sulla base di osservazioni empiriche. Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, nella sentenza 13131/2016 (qui sotto allegata), su ricorso di un automobilista, condannato ex art. 187 comma 1 d.lgs. 285/92, per aver circolato alla guida in stato di alterazione psico-fisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. L'imputato ritiene che il riscontro effettuato non possa costituire prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, di uno stato di alterazione da stupefacenti (che rappresenta il proprium del reato in contestazione) al momento della guida, poiché la presenza del principio attivo stupefacente persiste per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l'assunzione della sostanza. Aggiunge, inoltre, che l'alterazione deve risultare da un esame tecnico su campioni di liquidi biologici e non da elementi esterni, così come invece ammesso per la guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., rilevando come l'art. 187 C.d.S. indichi espressamente le modalità attraverso le quali deve accertarsi l'alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti, vale a dire il prelievo di campioni liquidi biologici e la visita medica. Assunto, quest'ultimo, che è confermato dai Giudici i quali evidenziano che si rende necessario un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze, pertanto non costituirebbe prova sufficiente dello stato di alterazione la descrizione del comportamento dell'imputato da parte dell'agente di polizia intervenuto e l'accertamento sintomatico eseguito dal sanitario del pronto soccorso Tuttavia, dalle risultanze probatorie del caso in esame, emerge che l'indagato era stato condotto all'ospedale civile per essere sottoposto, previo suo consenso, ad accertamenti di laboratorio specifici; che erano stati effettuati esami ematici e delle urine; che, infine, l'esito degli stessi aveva consentito di accertare la presenza di sostanze stupefacenti. I giudici del gravame, con ragionamento del tutto scevro da contraddizioni, proseguono gli Ermellini, hanno ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo cui la dimostrata assunzione di sostanze stupefacenti sarebbe risalita a qualche giorno prima della condotta di guida contestata, alla luce di due differenti circostanze di fatto, entrambe dimostrative di uno stato attuale di alterazione: da un lato, l'esame di laboratorio di tipo ematico aveva mostrato che la presenza della sostanza stupefacente nel sangue era pari ad un livello di 17 ng/ml di D-9-THC, di molto superiore alla soglia di rilevabilità e tale da rivelare un'assunzione recente di droga; dall'altro, gli operanti avevano riferito di sintomi tipici (occhi rossi, pupille dilatate e tremore delle mani) e di tracce olfattive all'interno dell'abitacolo del veicolo utilizzato dall'indagato, elementi rivelatori dell'utilizzo di sostanza del tipo hashish o marijuana. Quindi, nella fattispecie concreta, lo stato di alterazione non è stato dedotto da elementi esterni, violando quindi l'art. 187 C.d.S., essendo stata espletata apposita indagine tecnica di laboratorio. L'utilizzo degli elementi esterni (accertamenti effettuati dalla P.G.) è servito solo a corroborare l'assunto probatorio (stato di attuale alterazione) deducibile direttamente dagli accertamenti condotti presso il nosocomio. Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile.
|
|