Data: 08/04/2016 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli - La Corte costituzionale � tornata a bocciare una disposizione della legge ex Cirielli numero 251/2005. Il motivo, questa volta, � dato dalle modifiche apportate da tale provvedimento all'articolo 69, comma quattro, del codice penale.

La Corte di appello di Ancona, nel sollevare la questione di legittimit� costituzionale, aveva infatti rilevato il contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della predetta norma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata della circostanza attenuante, contemplata dall'articolo 73 del d.p.r. n. 30/1990, per lo spacciatore che collabora con la giustizia.

La Consulta, nell'accogliere la questione con la sentenza numero 74/2016 depositata il 7 aprile (qui sotto allegata), ha innanzitutto ricordato che l'attuale formulazione dell'art. 69, quarto comma, c.p. � l'approdo di una lunga evoluzione legislativa dei criteri di bilanciamento tesa a riequilibrare alcuni eccessi di penalizzazione, ma anche a rendere modificabili, mediante il giudizio di comparazione, le cornici edittali di alcune ipotesi circostanziali, di aggravamento o di attenuazione, diverse dai reati base.

Rispetto a tali circostanze, per�, il criterio introdotto dalla legge ex Cirielli con la modificazione dell'articolo 69 ha mostrato delle incongruenze e ha indotto il legislatore a intervenire con regole derogatorie per impedire o limitare il bilanciamento della circostanza c.d. privilegiata. Sotto tale aspetto va valutata anche l'attenuante sopra individuata.

Essa, infatti, deriva da una scelta di politica criminale di tipo premiale e volta ad incentivare il ravvedimento post-delittuoso del reo al fine di tutelare il bene giuridico e prevenire e reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, dal momento che nei confronti dell'imputato � riconosciuta la recidiva reiterata, l'articolo 69 c.p. impedisce che la disposizione premiale produca pienamente i suoi effetti.

La sua ratio � quindi frustrata in maniera irragionevole.

La Consulta ha inoltre ricordato che la condotta del reo contemporanea o conseguente al reato rientra tra i criteri dai quali in generale va desunta la capacit� a delinquere e dei quali il giudice deve tenere conto anche nella comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti.

La norma censurata, invece, disconosce totalmente la rilevanza di tale assunto e attribuisce una rilevanza insuperabile alla precedente attivit� delittuosa del reo, anche rispetto alla sua condotta collaborativa.

Peraltro, se � pur vero che l'attenuante di cui all'articolo 73 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti non richiede che la condotta collaborativa sia spontanea e non comporta necessariamente una resipiscenza, � vero anche per� che essa prende in considerazione una condotta significativa che allontana l'autore del reato dall'ambiente criminale.

Sulla base di tutte tali argomentazioni, quindi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimit� dell'articolo 69, comma quarto c.p., come sostituito dalla legge ex Cirielli, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della predetta attenuante sulla recidiva reiterata.


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