Data: 11/04/2016 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Se il giudice d'appello riconosce il danno morale negato dal primo giudice al danneggiato, deve anche liquidare nuovamente le spese di giudizio poiché lo scaglione di riferimento utilizzato in prime cure risulta modificato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza 6847/2016 (qui sotto allegata), accogliendo in parte il ricorso presentato da un giovane contro il MIUR: il ragazzo, minorenne all'epoca dei fatti, era rimasto ferito durante l'ora di matematica e in assenza dell'insegnante, dopo aver urtato con l'occhio destro lo spigolo della cattedra, riportando gravi lesioni.

Il Tribunale preliminarmente adito aveva però negato il risarcimento del danno morale, in base alla presunzione di cui all'art. 2048 c.c. che, invece, non ostava alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
La Corte d'appello, di contrario avviso, reputava ammissibile e fondata la domanda proposta in sede di gravame, ai sensi del primo comma dell'art. 345 c.p.c., di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa, in connessione con l'incidente, e provvedeva a rideterminare la somma in aumento dovuta dal ministero al giovane a titolo di danno biologico permanetene, di danno morale nonché per le sopravvenute ulteriori invalidità temporanee totali e parziali e per la riduzione della capacita lavorativa specifica.

Circa il danno non patrimoniale, la Corte territoriale provvedeva alla liquidazione congiunta delle diverse voci in base alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti all'attualità, sulla scorta dei criteri delle Sezioni Unite. Infine, avuto riguardo agli esiti del giudizio e al comportamento tenuto nel processo dagli appellati, compensava per meta le spese del grado di appello con condanna degli appellati al pagamento della restante metà in favore del giovane.

Il danneggiato ricorrente contesta, dinanzi ai giudici di Piazza Cavour, la conferma erronea da parte della Corte territoriale della sentenza di primo grado in punto di liquidazione di diritti e onorari, giacche lo scaglione di riferimento utilizzato dal Tribunale era inferiore a quello che avrebbe dovuto applicare il primo giudice in ragione del fatto che era stato illegittimamente escluso il riconoscimento del danno morale che avrebbe incrementato almeno per un 1/4 la liquidazione del danno biologico indicato originariamente.

Si tratta, a parere degli Ermellini, di un motivo fondato: infatti l'accoglimento del gravame in punto di riconoscimento anche del danno morale escluso in primo grado, con riforma della sentenza sul punto, anche se con rideterminazione della liquidazione del danno non patrimoniale omnicomprensivo, non poteva condurre a ritenere che il decisum del primo giudice (al di là della stessa liquidazione dei danni successivamente insorti) fosse corretto e tale da determinare lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese processuali.

In sostanza, la Corte d'Appello avrebbe dovuto da sé provvedere a rideterminare le spese di primo grado in base allo scaglione congruente alla disposta riforma della sentenza impugnata, avuto riguardo al decisum comprensivo del danno morale disconosciuto dal primo giudice e, dunque, del danno non patrimoniale omnicomprensivo, ma non già degli aggravamenti insorti successivamente.
Accolto il motivo di ricorso, la Cassazione rinvia sul punto alla Corte d'Appello anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.


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