Data: 12/04/2016 19:09:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – Come noto, il d.l. numero 132 del 2014, convertito nella legge numero 162 del 2014, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di perfezionare dinanzi al Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, gli accordi di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni già stabilite.

Il tutto a fini di degiurisdizionalizzazione e semplificazione.

In argomento è interessante segnalare che, il 9 marzo 2016, il Tribunale di Milano ha emanato una sentenza particolarmente interessante.

Con essa si è infatti per la prima volta chiarito quale sia il termine per presentare la domanda di divorzio.

Si tratta di una questione resa controversa dal fatto che la legge numero 55/2015 ha modificato l'articolo 3, numero 2), lettera b), della legge numero 898/1970 in materia di divorzio del tutto omettendo di considerare l'introduzione della negoziazione assistita e della possibilità di concludere accordi davanti al sindaco e la loro qualità di presupposti per il decorso del termine divorzile.

Così, con la pronuncia in commento, il giudice meneghino ha chiarito che nel caso in cui i coniugi abbiano perfezionato l'accordo di separazione dinanzi al Sindaco, la domanda di divorzio può essere proposta dopo che siano decorsi 6 mesi.

Del resto, le norme di cui al decreto legge 12 settembre 2014 numero 132 prevedono che l'accordo che i coniugi raggiungono a seguito della convenzione o del patto presentati al Sindaco produce gli effetti e a tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che sostituisce.

Dato quindi che il decorso del termine di sei mesi per proporre domanda di divorzio è un effetto tipico della separazione consensuale, esso vale anche nel caso in cui questa derivi dalle negoziazioni assistite e dagli accordi conclusi dinanzi al sindaco. In tal caso, tale termine decorre dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell'atto che racchiude l'accordo per i patti semplificati davanti all'autorità amministrativa.

Per il Tribunale, a tale conclusione deve arrivarsi innanzitutto leggendo l'articolo 3 della legge numero 898/1970 in combinato disposto con le disposizioni di cui al decreto legge numero 132/2014.

In particolare, con riferimento alla negoziazione assistita si deve guardare al quarto comma dell'articolo 6, mentre per quanto riguarda gli accordi conclusi dinanzi al sindaco il riferimento va al terzo comma dell'articolo 12.

Da entrambi si ricava indubbiamente che l'accordo concluso ha la medesima validità di una separazione consensuale, con la conseguenza che il termine per accedere al procedimento divorzile è semestrale.


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