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Data: 12/04/2016 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'articolo 639 del codice penale punisce l'imbrattamento e il deturpamento di cose altrui, prevedendo al primo comma che chiunque deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro. La medesima norma prosegue, al secondo comma, precisando che se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati la pena è quella della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro, mentre se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico la pena è quella della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Già solo fermandoci qui risulta chiaro che, ad esempio, sporcare la macchina del vicino potrebbe essere uno scherzo non da poco. Paradossalmente anche peggiore del danneggiarla in maniera non aggravata. Se, infatti, con la recente opera di depenalizzazione il danneggiamento semplice è uscito dall'area del penalmente rilevante, lo stesso non può dirsi per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Nessun riferimento a tale norma, infatti, è presente nei recenti provvedimenti in materia di depenalizzazione. Ma cosa può considerarsi imbrattamento o deturpamento? Ad esempio, lanciare della terra sulle auto dei condomini o imbrattarle in altro modo (con vernice, ecc.). Qualche tempo fa la Cassazione ha ritenuto idoneo a configurare tale fattispecie di reato anche lo sputare ripetutamente su di un'automobile altrui (cfr. Cass. n. 45924/2011). Per comprendere bene quale è la differenza tra danneggiamento e deturpamento dobbiamo però fare riferimento all'opera della giurisprudenza. Particolarmente interessante è, ad esempio, la sentenza numero 2768/2009, con la quale la Cassazione ha chiarito che le due fattispecie differiscono non tanto in ragione del carattere irreversibile degli effetti dell'azione dannosa, ma per la diversa tipologia dell'alterazione. Se essa, infatti, impedisce anche parzialmente l'uso delle cose e rende necessario un intervento riparatore, si rientra nel danneggiamento. È chiaro quindi che il deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto al danneggiamento, il che rende ancor più curioso il diverso "destino" che ha colpito le due fattispecie. |
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