Data: 13/04/2016 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli – Le scelte relative all'educazione dei figli sono spesso causa di contrasti e litigi tra i genitori. Se poi mamma e papà sono separati, la questione, purtroppo, diviene ancora più complessa.

Tra i motivi di contrasto, uno particolarmente delicato è quello relativo alla scelta della scuola. Ad esempio...pubblica o privata?

Talvolta può addirittura rendersi necessario l'intervento dei giudici.

Si pensi, ad esempio, al caso deciso dal Tribunale di Milano con sentenza numero 3521 del 2 marzo 2016 (qui sotto allegata).

Quando la famiglia era unita, i figli frequentavano delle scuole private particolarmente prestigiose e di ottimo livello. Con la separazione dei genitori, però, le spese richieste per un tal genere di istruzione, per il padre, non risultavano più sostenibili.

Del resto, come ricordato dal giudice, è ormai notorio che con la separazione i membri della famiglia subiscano un impoverimento non solo affettivo ma anche economico.

Come emerge da numerosi studi approfonditi, infatti, lo scioglimento del legame coniugale impatta sulla macroeconomia domestica in quanto crea due distinte microeconomie personali che non consentono più le vecchie "sinergie di risparmi".

Di conseguenza, nel determinare il ménage familiare successivo alla separazione, non ci si può limitare a tener conto dell'astratto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma si deve necessariamente considerare anche la diminuzione della capacità economica complessiva della coppia.

In tale contesto, pretendere di continuare ad assicurare ai figli il vecchio benessere è un "diritto immaginario" e non è detto che se prima essi frequentavano scuole private tale beneficio potrà essere garantito anche dopo la separazione.

Così, dinanzi al conflitto nella scelta tra scuola pubblica e scuola privata, il Tribunale di Milano ha deciso di aderire al consolidato insegnamento di quell'ufficio: in assenza di controindicazioni evidenti all'interesse dei minori, non può che optarsi per la scuola pubblica sulla base dei canoni che l'ordinamento riconosce come idonei allo sviluppo culturale dei ragazzi.

Le scuole pubbliche, infatti, esprimono in maniera primaria e diretta il sistema nazionale di istruzione e esplicano il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione.

Oltretutto, se il giudicante scegliesse viceversa una scuola pubblica rischierebbe di orientare indebitamente il minore verso determinate scelte educative e culturali, mentre l'opzione per la scuola pubblica è idonea a rimanere neutrale.

Con l'occasione si è anche precisato che non può ritenersi in assoluto che la scuola privata sia migliore di quella pubblica e quindi più idonea a soddisfare il preminente interesse del minore.

Sulla base di tutte tali argomentazioni, quindi, nel caso di specie è stata respinta la domanda della madre di condannare il padre a farsi carico della metà delle spese della scuola privata: i figli frequenteranno la scuola pubblica.


Si ringrazia il Giudice Giuseppe Buffone per la cortese segnalazione


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