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Data: 16/04/2016 18:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Tra le condotte sanzionate dal nostro sistema penale possiamo scovare il getto pericoloso di cose. Si tratta, più precisamente, di una fattispecie prevista e punita dall'articolo 674 del codice penale il quale prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro per chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose che siano idonee a offendere, imbrattare o molestare altre persone. Alla stessa pena soggiace anche chi provoca emissioni di gas, vapori o fumo atte a cagionare i predetti effetti, nei casi non consentiti dalla legge. Se leggendo il testo della norma ci balzano subito in mente condotte come, ad esempio, il versamento di liquami inquinanti in acque pubbliche o la diffusione di polveri nell'atmosfera da parte di imprese, non sempre il rischio di una condanna penale in forza di tale articolo è collegata ad eventi così "catastrofici". Può, infatti, creare guai anche gettare una sigaretta dal balcone. Sembrerà strano ma non lo è affatto e la giurisprudenza ne è testimone. Con la sentenza numero 16459 dell'undici aprile 2013, infatti, la Corte di cassazione ha confermato la condanna di una donna ai sensi dell'articolo 674 del codice penale per aver la stessa gettato i mozziconi delle sigarette e la cenere dal suo terrazzo, senza considerare che gli stessi erano poi finiti in quello della sua vicina di casa. Considerato poi che oltre alle cicche, sul balcone della "vittima" erano finiti anche la candeggina e altro materiale corrosivo, nulla ha potuto salvare l'imputata. E se la condotta è reiterata scatta anche l'aggravante! Il lancio di mozziconi, oltretutto, non è l'unica estrinsecazione "soft" della condotta sanzionata dal codice penale e rimasta esclusa dalla recente opera di depenalizzazione. Ad esso, ad esempio, si aggiunge anche il getto di terriccio o altro genere di spazzatura. Per fortuna almeno scuotere le tovaglie e far cadere così le briciole sui terrazzi sottostanti non ha ancora rilevanza penale! (cfr. Cass. n. 27625/2012). |
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