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Data: 13/04/2016 10:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Il libretto postale dell'indagato per reati fiscali dove confluisce il trattamento pensionistico non può essere oggetto di sequestro preventivo per equivalente se non nei limiti del quinto. Lo ha ribadito la terza sezione penale della Cassazione (cfr. sentenza n. 15099/2016 qui sotto allegata) pronunciandosi su una fattispecie di omesso versamento Iva. Nel caso specifico, il gip di Napoli e il riesame avevano "congelato" circa 2 milioni di euro nell'ambito di un'indagine preliminare quale somma equivalente all'evasione dell'imposta contestata all'indagato. L'uomo, tra i vari motivi di ricorso, segnalava l'estensione della misura anche ad un libretto postale che era stato acceso con il fine esclusivo di riscuotere il trattamento pensionistico erogato dall'Inps. Bacchettando i giudici di merito che, avallando la misura cautelare, si erano limitati a dichiarare la pertinenzialità delle somme sequestrate escludendo l'eccezione sull'impignorabilità della pensione in quanto norma applicabile soltanto alla confisca per equivalente per ipotesi di reato contro la P.A., "come se il problema dell'impignorabilità fosse diverso a seconda del delitto da cui provengono le somme sequestrande", la Cassazione ha ritenuto quanto sostenuto dal tribunale del riesame errato in diritto. Invero, ha ricordato il Palazzaccio che il D.p.r. n. 180/1950, art. 1, stabilisce che "non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti (salve le eccezioni stabilite…), gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico (...) corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona". Inoltre, ha ribadito la corte, "il divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, costituisce regola generale dell'ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura di 4/5 del loro importo netto) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost.". Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.
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