Data: 13/04/2016 12:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Come annunciato nei giorni scorsi, è arrivato ieri il via libera al ddl costituzionale tra le polemiche e la mancata partecipazione delle opposizioni al voto. Con il sì definitivo della Camera, che ha approvato con 361 voti a favore e 7 contrari il ddl C.2613-D (qui sotto allegato), si può dire addio al Senato e al bicameralismo perfetto, insieme alle Province e al Cnel. A cambiare saranno anche le competenze legislative che saranno ripartite diversamente tra Stato e regioni e l'iter di approvazione delle leggi, oltre agli istituti di democrazia diretta e all'elezione del Capo dello Stato. Il tutto, ovviamente, se i cittadini confermeranno quanto deciso dal Parlamento. La parola passa, infatti, alla popolazione che dovrà esprimersi nel referendum confirmativo in programma probabilmente per il mese di ottobre.

Ecco tutte le novità che cambieranno la Costituzione repubblicana a quasi 70 anni dalla sua promulgazione:

Fine del bicameralismo perfetto

Addio al bicameralismo paritario che ha caratterizzato sino ad oggi l'Italia repubblicana. Il rapporto fiduciario con il governo e la funzione di indirizzo politico saranno attribuiti esclusivamente alla Camera che continuerà ad essere composta da 630 deputati. Al Senato, invece, saranno attribuite le funzioni di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di raccordo tra Stato ed enti costitutivi, oltre al concorso nell'esercizio della funzione legislativa "nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione", alla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche Ue, alla valutazione dell'attività della P.A., alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato (ecc.).

Il nuovo Senato

Il nuovo Senato dei 100 sarà composto da 95 membri scelti dalle Regioni (tra i membri dei consigli regionali e tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori) su indicazione degli elettori e da 5 senatori di nomina presidenziale.

La durata del mandato coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati scelti.

La nuova funzione legislativa

Cambia la ripartizione della funzione legislativa che vede una competenza paritaria per i due rami del Parlamento soltanto per alcune categorie di leggi espressamente sancite dalla Costituzione (come le leggi costituzionali, la legislazione elettorale, ecc.) mentre tutte le altre saranno approvate soltanto dalla Camera dei deputati. Ogni ddl verrà presentato quindi alla Camera ed esaminato da una commissione e poi dall'aula che lo approverà articolo per articolo e con votazione finale.

Al Senato è comunque attribuita la possibilità di proporre modifiche che saranno esaminate dalla Camera la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice, o assoluta se concernente le leggi che danno attuazione alla c.d. clausola di supremazia.

Rimane fermo il potere di iniziativa legislativa del Senato che potrà chiedere alla Camera, a maggioranza assoluta, di procedere all'esame di un disegno di legge.

Viene attribuito esclusivamente alla Camera il potere di deliberare lo stato di guerra a maggioranza assoluta e di adottare leggi che concedono amnistia o indulto. Sempre la Camera sarà competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, salvo quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'Ue che rientrano nell'approvazione bicamerale.

"Stretta" sui decreti legge

Viene riconosciuto all'esecutivo il potere di chiedere che un disegno di legge, indicato quale essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia posto prioritariamente all'ordine del giorno della Camera e votato entro il termine di 70 giorni, prorogabili per non oltre 15 giorni.

Quanto alla decretazione d'urgenza, vengono espressamente introdotti nel testo costituzionale alcuni limiti, tra cui quello che i decreti contengano "misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo".

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione, inoltre, "non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto".

Nuovi criteri per l'elezione del Capo dello Stato

L'elezione del presidente della Repubblica sarà sempre a cura del Parlamento in seduta comune ma senza la partecipazione dei delegati regionali. La funzione di supplenza sarà svolta dal presidente della Camera. Cambia anche il quorum, con la previsione che dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea, mentre a partire dal settimo dei tre quinti dei votanti.

Modificata anche la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione dei cinque giudici della Consulta di nomina palramentare, che saranno scelti separatamente (tre dalla Camera e due dal Senato).

Abolite le province e il Cnel

Spariscono completamente le province, soppresse anche dal testo della Costituzione.

Ad essere abrogato è anche il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, organo costituzionale sin dal 1948.

La clausola di supremazia

Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra lo Stato e le Regioni oggetto dell'art. 117 della carta costituzionale, in guisa di una redistribuzione non concorrente tra le varie materie.

Viene introdotta inoltre la c.d. "clausola di supremazia", sulla base della quale la legge statale (su proposta dell'esecutivo) potrà intervenire anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva laddove ciò sia necessario per la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale.

Disegnato anche il c.d. regionalismo differenziato, con la concessione di particolari forme di autonomia anche alle regioni a statuto ordinario, a condizione che presentino un equilibrio di bilancio.

Nuovo quorum referendum e iniziative legislative

Cambia il quorum di validità dei referendum abrogativi che se richiesti da 800mila elettori richiederanno non più l'attuale 50% degli aventi diritto ma la maggioranza dei votanti.

Rimane invece l'attuale limite qualora la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500mila e 800mila.

Vengono introdotti nell'ordinamento, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, i referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. La relativa disciplina però è rinviata ad una legge di entrambe le Camere.

Viene modificata infine l'iniziativa legislativa popolare che richiederà ora 150mila firme in luogo delle 50mila attuali.

Per contro, però, la discussione e la deliberazione conclusiva dovranno essere garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.


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