|
Data: 13/04/2016 21:25:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Blocco delle identità fasulle e obbligo di rivelare al vero interessato le informazioni sull'account falso. Sono queste le prescrizioni ordinate dal Garante della privacy a Facebook, con il provvedimento n. 56 dell'11 febbraio scorso (qui sotto allegato), accogliendo il ricorso di un cittadino italiano nei confronti della società per l'esistenza di un finto account che utilizzava le sue informazioni personali e le sue foto. In particolare, il ricorrente lamentava di essere stato vittima di minacce, tentativi di estorsione e sostituzione di persona da parte di un "impostore" che, dopo aver chiesto e ottenuto la propria amicizia, aveva creato un profilo fasullo sul social utilizzando i suoi dati personali e la fotografia postata sullo stesso, inviando e condividendo contenuti lesivi dell'onore, del decoro e della sua immagine pubblica e privata. Rivolgendosi immediatamente a Facebook Ireland Ltd per la rimozione dell'account e la contestuale richiesta di accesso ai dati che lo riguardavano, riceveva in cambio meramente le istruzioni per l'accesso tramite il servizio self-service "tool download" e a consultare il centro assistenza per maggiori informazioni. Da qui il ricorso all'autorità garante, la quale ha preliminarmente dichiarato l'applicabilità del diritto italiano (atteso che sul territorio nazionale opera Facebook Italy s.r.l. quale organizzazione stabile) e accolto le doglianze dell'utente ordinando al social di "comunicare in forma intelligibile al ricorrente tutti i dati che lo riguardano detenuti in relazione ai profili Facebook aperti a suo nome, nonché di fornire all'interessato informazioni circa l'origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente decisione". Ha intimato inoltre alla società di astenersi, con effetto immediato, dall'effettuare "alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti all'interessato, inseriti nel social network dal falso account, con conservazione di quelli finora trattati ai fini della eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria".
|
|