Data: 15/04/2016 21:13:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Non c'� ancora nessun obbligo di assicurarsi per rimanere iscritti nell'albo degli avvocati. Nonostante, infatti, il regolamento del ministero della giustizia (n. 47/2016) che fissa le regole per l'accertamento dell'esercizio della professione "in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente" approdato in GU nei giorni scorsi (leggi: Avvocati: in Gazzetta le nuove regole per rimanere iscritti all'albopreveda espressamente tra i 6 requisiti necessari, anche quello di aver stipulato una polizza assicurativa ex art. 12 della l. n. 247/2012, manca ancora il decreto ad hoc di via Arenula.

La legge professionale forense stabilisce, infatti, all'art. 12, comma 5, che il ministero dovr� determinare, con apposito decreto, le condizioni essenziali della polizza, nonch� dei massimali minimi di polizza".

Per cui, come gi� affermato in tal senso dal Cnf con parere n. 35/2015 (leggi: "Avvocati: l'assicurazione non � ancora obbligatoria. Lo dice il Cnf") tale obbligo, pur entrando formalmente in vigore il 22 aprile prossimo, � da intendersi differito, nell'attesa del provvedimento ministeriale.

Attesa che, peraltro, non dovrebbe durare a lungo, visto che il provvedimento risulta gi� messo a punto dal ministero e non appena varato seguir� un iter pi� rapido rispetto agli altri, non prevedendo tutti i pareri indicati dall'art. 1 della legge forense.

L'obbligo assicurativo, come sottolineato dallo stesso Cnf, si ricorda, prevede due diverse fattispecie: la prima relativa alla stipula di "una polizza assicurativa a copertura della responsabilit� civile derivante dall'esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti"; la seconda, riguardante l'obbligo di stipulare "una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a s� e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attivit� svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualit� di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".


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