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Data: 15/04/2016 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi![]() di Marina Crisafi – Disco verde per la disciplina del congedo per le donne vittime di violenza di genere. L'Inps infatti ha pubblicato oggi la circolare (n. 65/2016 qui sotto allegata) contenente le indicazioni per fruire del congedo e dell'indennità previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015. L'indennità sarà erogata, si legge nella nota dell'istituto, alle lavoratrici dipendenti del settore privato, mentre restano escluse le colf e le badanti. Il rapporto di lavoro, precisa l'Inps, deve essere in corso di svolgimento e le donne devono essere state inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio. Quanto ai tempi, il congedo spetta per un periodo massimo di tre mesi (90 giorni di astensione effettiva dal lavoro), e deve essere utilizzato entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo può essere fruito anche in modalità giornaliera o oraria e l'indennità, corrisposta anticipatamente dal datore di lavoro, sarà pari nel primo caso al 100% dell'ultima retribuzione; nel secondo invece alla metà dell'indennità giornaliera. La domanda dovrà essere presentata in modalità cartacea utilizzando il modello che l'Inps metterà a disposizione a breve sul proprio sito.
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