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Data: 16/04/2016 19:25:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Formale ammonizione nei confronti del padre che scredita la figura dell'ex moglie agli occhi dei figli. Il genitore infatti è tenuto a cooperare nel progetto educativo del minore e non ad imporsi quale unico e autoritario referente. A stabilirlo è il tribunale di Roma, con una recente sentenza (n. 899/2016), pronunciandosi in una causa di divorzio dove i principali motivi di attrito riguardavano la collocazione del figlio minore della coppia. Il figlio era stato inizialmente collocato presso la madre, ma successivamente lo stesso aveva deciso di trasferirsi volontariamente dal padre insieme al nuovo nucleo familiare dallo stesso costituito con un'altra donna e due figlie. Dato l'aspro contrasto tra le parti, il tribunale disponeva l'audizione del minore dalla quale emergeva che la scelta del ragazzo era dipesa, da un lato dal timore di perdere l'affetto del padre (soprattutto a seguito della nascita delle altre figlie) ritenuta figura "più forte, realizzata nella propria dimensione sociale" e propensa ad assecondare i suoi desideri, e dall'altro da un rifiuto nei confronti della madre, vista come insicura e remissiva. In buona sostanza, il minore versava in una condizione di "grande confusione emotiva" e veniva disposto l'intervento dei servizi sociali al fine di ripristinare la bigenitorialità, ma il progetto naufragava proprio per via della condotta del padre che con il suo atteggiamento aveva spinto il ragazzo a rimanere stabilmente presso di lui. Per il tribunale, la gravità della condotta dell'uomo è evidente, avendo lo stesso agito con autoritarismo ed essendosi "imposto quale unico referente genitoriale", ostacolando di fatto l'attuazione del regime condiviso. Da qui, pur confermando l'affido ad entrambi i genitori, il giudice ha optato per il ripristino del collocamento del ragazzo presso la madre, unitamente all'avvio di un percorso di sostegno psicologico da parte dei servizi sociali. Quanto al padre, inoltre, il tribunale capitolino ha ritenuto necessario comminare formale ammonizione con invito a dismettere "condotte sfiducianti" la figura della ex moglie e a cooperare con la stessa nel progetto educativo del minore.
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