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Data: 18/04/2016 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Anche il giudice in fase di appello può discrezionalmente disporre l'esperimento del processo di mediazione, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione ante causam o della vigenza o meno della norma prima dell'introduzione della controversia. Questo è quanto precisato dalla Corte d'Appello di Milano, prima sezione civile, in un'ordinanza (qui sotto allegata) dello scorso 22 marzo, che sottolinea l'importanza dello strumento mediativo anche dinnanzi al giudice del gravame, dove l'opportunità di una mediazione iussu iudicis (ampiamente utilizzata dal Tribunali) era rimasta per molto tempo disattesa. L'art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, evidenziano i giudici meneghini, coordinato con le modifiche del "decreto del fare" del 2013, testualmente prevede che "il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione: in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello". Tale provvedi,mento, inoltre, deve essere adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima delle discussione della causa. Si tratta di una norma tesa a incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l'accesso alla giustizia con l'assistenza di un mediatore qualificato, al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un'alternativa deteriore alla giurisdizione o all'arbitrato. L'esercizio della facoltà descritta dalla norma in esame, demandato alla discrezionalità del giudice anche in fase di appello, è collegato a una preliminare considerazione della qualità delle parti e della particolarità della lite sottoposta al vaglio del giudice. Nella controversia di cui è causa, non sussistono, secondo i giudici, ostacoli all'esercizio di detto potere giudiziale, finalizzato a promuovere una composizione bonaria della controversia, inerente a una vicenda commerciale relativa alla cessione di crediti, in quanto non sussistono significativi squilibri d'interesse tra le parti o particolari esigenze di ottenere un'interpretazione autorevole della legge o un precedente vincolante. Pertanto, la Corte milanese assegna alle parti un termine per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all'organismo che ritengono più idoneo per trattare la controversia in oggetto.
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