Data: 18/04/2016 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Dopo ben 5 anni di discussioni il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva che discipliner� il Passenger Name Record (PNR): si tratta di una vera e propria banca dati europea al fine di schedare e tenere sotto controllo i passeggeri aerei.
Il tira e molla ha visto schierati i sostenitori della lotta al terrorismo da un lato, in opposizione ai difensore del diritto alla privacy e delle prerogative nazionali.

Complice l'esponenziale crescita del fenomeno terroristico negli ultimi tempi, la proposta � tornata di attualit�, sollecitata in particolare dal Governo francese dopo gli attentati dello scorso 13 novembre.
Il provvedimento, frutto di un compromesso in bilico sino alla fine, ha ottenuto il voto favorevole di 461 europarlamentari, mentre 179 sono stati i voti contrari e 9 gli astenuti.

Il PNR avr� lo scopo di raccogliere e conservare le informazioni che i passeggeri forniscono alle compagnie aeree al momento in cui prenotano o acquistano i titoli di viaggio ed effettuano il check in.
I dati che rientrano nel database sono molteplici e, oltre alle generalit� e ai contatti dei passeggeri, comprenderanno anche l'itinerario del viaggio (partenza e destinazione) nonch� i dati di pagamento e le informazioni sui bagagli.

Ogni stato avr� l'onere di creare una Passenger Information Unit (PIU) che raccoglier� le informazioni relative ai passeggeri dei voli in partenza o in arrivo in Europa trasmessi dalle compagnie aeree.
Potranno rientrare nei dati trasmessi anche quelli raccolti da agenzie di viaggio e tour operator che utilizzano voli charter, ma solo se i singoli Stati lo decideranno su base volontaria.

Un vero e proprio obbligo di raccolta varr� soltanto per i voli il cui itinerario coinvolge un paese terzo (dall'Europa al paese extra UE e viceversa) mentre per i voli nazionali o all'interno dell'Europa varr� la volontariet�, ossia dovr� essere emanata un'apposita legge interna che lo consenta.
Si tratta di un limite rilevante se si pensa che molti terroristi sono "foreign fighters", cittadini UE che si spostano tra uno stato membro e l'altro.

Saranno poi le autorit� nazionali a dover allertare gli altri Stati membri, attuando una condivisione delle informazioni in loro possesso, cos� da prevenire o perseguire gravi reati quali terrorismo internazionale, traffico di essere umani, traffico di droga, pedopornografia. 
Sar� poi possibile per gli Stati membri richiedere dati contenuti nel PNR al fine di svolgere specifiche inchieste.

A tutela della privacy dei viaggiatori, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano vietare un trattamento che possa rilevale l'orgine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione, l'appartenenza a sindacati, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dei passeggeri. 

I dati raccolti dalle compagnie aeree, inviati alle autorit� competenti dello Stato membro interessato e da queste inseriti nell'Unit� di Informazione sui passeggeri (il centro nazionale esistente in ogni Stato), verranno conservati per cinque anni, ma dopo sei mesi saranno "mascherati" alcuni elementi (ad esempio il nome e i contatti)

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