Data: 18/04/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il precetto rimane valido anche se manca l'avviso previsto dall'art 480 c.p.c. sulla possibilit� di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento.
Lo ha affermato la terza sezione civile del Tribunale di Milano in due recenti provvedimenti (qui sotto allegati) superando l'orientamento secondo il quale il mancato avviso era causa di nullit�.
L'art. 13, comma 1, lett. a) del d.l. 83/2015 ha novellato l'art. 480, comma 2, c.p.c. introducendo la precisazione che il precetto deve contenere anche l'avvertimento che il debitore pu�, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il legislatore non ha tuttavia espressamente disciplinato le conseguenze della mancanza nel precetto del nuovo avvertimento, lasciando la questione alla valutazione giudiziale
Il Tribunale di Milano (giudice Fiengo) nell'ordinanza del 18 febbraio 2016 ha ritenuto che la mancanza di tale avvertimento non potesse comportare la nullit� del precetto in quanto gli "avvertimenti" previsti dalle norme processuali sono tesi a svolgere una funzione fondamentale di garanzia (nella prospettiva dell'esercizio del diritto di difesa e dell'effettivit� del contraddittorio).
In sostanza, rappresentano al destinatario dell'atto che contiene l'avvertimento, l'esistenza di situazioni giuridiche che un soggetto normalmente sfornito di cognizione tecniche non � in grado di conoscere.
La nullit�, chiariscono i giudici, � prevista dall'art. 480, comma 2, c.p.c., per i soli casi di mancata indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, ove eseguita separatamente dal precetto, o per la mancata trascrizione del titolo nel precetto, se richiesta per legge.
Pertanto, la mancanza dell'avvertimento potrebbe portare alla sospensione del procedimento esecutivo solo se il debitore dimostrasse che questa non gli ha consentito di avvalersi delle procedure previste dalla legge 3 del 2012.
Nella sentenza 4347/2015 (giudice Rossetti) dello scorso 30 marzo, il Tribunale meneghino ha respinto un'opposizione al precetto che non conteneva l'avviso circa la possibilit� di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento.
Il giudice ha chiarito che la peculiarit� dell'avvertimento di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c. consiste nel fatto che, a differenza degli altri avvertimenti pur previsti dal codice di rito, questo attiene all'accesso alle procedure di sovraindebitamento per introdurre le quali non sono previsti termini o forme particolari, n� sono ostacolati dall'inizio dell'esecuzione forzata o dal compimento di specifici atti esecutivi.
L'avvertimento in parola, quindi, costituisce una mera informativa per il debitore precettato che pu� depositare un ricorso per la compensazione della crisi da sovraindebitamento in ogni tempo senza rischiare di incorrere in decadenze o preclusioni di sorta.
Nel silenzio della legge, il giudice ritiene pi� corretto propendere nel senso della mera irregolarit� del precetto in cui sia stato omesso l'avvertimento in discussione.
Infatti, l'art. 156, comma 3, c.p.c. afferma che la nullit� di un atto processuale non pu� essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui � destinato: formulando l'opposizione, il debitore dimostra di essere consapevole della facolt� che la legge gli riconosce, per maturare la quale consapevolezza prevedere appunto l'avvertimento.
Infine, la granitica giurisprudenza di Cassazione ritiene che, in sede esecutiva, il debitore non vanti alcun interesse alla mera regolarit� formale del processo esecutivo ma, allorquando denunci un vizio, deve anche allegare quale concreto pregiudizio abbia subito.
Il mancato avvertimento infatti, non impedisce di porre un freno alla procedura esecutiva attivando quella di sovraindebitamento, facendo venir meno qualsiasi pregiudizio.

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