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Data: 19/04/2016 20:15:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Se richiesti dagli studi legali, ad uso notifica atti giudiziari, i certificati anagrafici devono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo, giacché funzionali al procedimento giurisdizionale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, rispondendo a un quesito del ministero dell'interno sulla base di quanto affermato da un ordine degli avvocati. Contrariamente alla soluzione prospettata dal Viminale, l'Agenzia, premettendo che secondo le norme (art. 4 comma 1 della tariffa allegata al dpr n. 642/1972) i certificati anagrafici (di residenza e stato di famiglia) sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, "sugli atti giudiziari – tale applicazione – ha assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato". Invero, l'introduzione dello stesso, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali "... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali" (art.18 del DPR n. 115 del 2002). In merito, la stessa Agenzia ha chiarito in passato che il legislatore non ha fatto distinzione tra i termini "procedimento" e processo, intendendo quindi subordinare tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, al contempo, dall'imposta di bollo. Quanto al significato da attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali", precisa la risoluzione, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario altresì che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale. Per cui, laddove "antecedenti, necessari e funzionali" ai procedimenti giurisdizionali, deve ritenersi che i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati ad uso notifica atti giudiziari beneficino del regime di esenzione dall'imposta. In tale evenienza, conclude la risoluzione, "sul certificato rilasciato senza il pagamento dell'imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l'uso cui tale atto è destinato".
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