Data: 20/04/2016 19:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'articolo 13 della legge numero 431/1998, al comma 1, prevede la nullità dei patti occulti con i quali le parti di un contratto di locazione immobiliare determinano che l'importo del canone di locazione sia superiore rispetto a quello che risulta dal contratto scritto e registrato.

Tuttavia, come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 7634/2016, depositata il 18 aprile 2016 e qui sotto allegata, il contratto registrato resta comunque valido e il canone apparente dovuto.

Con la medesima pronuncia, a tal proposito, i giudici di legittimità hanno chiarito anche che il patto occulto, in ragione della nullità che lo colpisce, non può essere sanato mediante registrazione tardiva: quest'ultima, del resto, è un fatto extranegoziale che non è idoneo a influire sulla validità civilistica.

Per la Corte, infatti, l'ipotesi disciplinata dai primi due commi dell'articolo 13 della legge del 1998 e la relativa previsione di nullità del patto volto a determinare un maggior canone di locazione vanno ricondotte nell'alveo del procedimento simulatorio.

Così, nel caso di specie, è stata confermata la condanna del locatore, avente ad oggetto la restituzione al conduttore di più di 35mila euro a titolo di indebito in ragione dei maggiori canoni percepiti rispetto all'importo dovuto dal conduttore in forza del contratto registrato e valido.

Va insomma ribadito quanto già sancito dalla medesima Corte con la sentenza numero 18213/2015 e va quindi affermata la perdurante validità del contratto registrato, in forza dell'invalidità della convenzione del canone maggiore, risultante da un documento prodotto in giudizio e peraltro contestato.


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