Data: 22/04/2016 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non spetta alcun compenso al legale che ha perso la causa se questi non aveva avvisato il cliente in anticipo (ancor prima del conferimento) della complessità dell'incarico e aveva omesso di informare l'assistito, nel corso del giudizio, della strategia processuale adottata e delle criticità man mano emerse.
Se in seguito il cliente contesta l'operato dell'avvocato è a quest'ultimo che tocca dimostrare di aver fatto il possibile per adempiere l'obbligo di ottenere un consenso informato e ciò vale in particolar modo a seguito dell'entrata in vigore del decreto Cresci Italia che ha previsto l'adozione di procedure di trasparenza già dalla fase contrattuale.
Lo ha chiarito il Tribunale di Verona, terza sezione civile, nella sentenza 172/2016 che ha rigettato il ricorso di un avvocato volto a ottenere il pagamento del proprio onorario (quasi 12.000 euro) dopo aver svolto attività difensiva in diverse cause per un cliente.
Tuttavia, la gran parte dei giudizi per cui il professionista era stato incaricato si erano risolte con esito sfavorevole.
Tuttavia, il Tribunale precisa che il legale non è riuscito a liberarsi dall'onere della prova su di lui gravante, dimostrando di aver messo al corrente l'assistito delle sue scelte difensive, informandolo di volta in volta circa gli sviluppi e le difficoltà dei processi da lui gestiti.
Nonostante l'avvocato sostenga il contrario (ossia di aver informato il cliente dei problemi emersi durante i processi), dalla sua memoria difensiva ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non emerge alcuna prova ad hoc e neppure è stata richiesta alcuna istruttoria per comprovare le sue allegazioni.
Se i cliente non raggiunge il risultato sperato, per il quale si è affidato a un professionista, oppure addebiti proprio a quest'ultimo la responsabilità dell'insuccesso, il giudice evidenzia che dovrà essere il legale a liberarsi dalle accuse dimostrando i termini dell'accordo raggiunto e il prodotto dell'attività svolta in favore dell'assistito.
Per i rapporti sorti dopo il 25 gennaio 2012, inoltre, il decreto legge 1/2012 all'art. 9, comma 4, impone che il professionista debba fornire al cliente, già nella fase precontrattuale, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell'esaurimento della propria attività.

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