|
Data: 23/04/2016 18:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Talvolta accade che, per garantire ai figli la bigenitorialità e continuare a garantire l'affido condiviso, il giudice disponga che il nucleo familiare, nella sua interezza, segua un percorso terapeutico mirato. A tale decisione si addiviene, di solito, quando i rapporti tra i genitori sono molto tesi e rischiano, così, di compromettere la serenità dei figli. In materia, tuttavia, la Corte di cassazione, con la recente sentenza numero 13506/2015, ha sostenuto che una simile imposizione possa configurare un ostacolo alla libertà personale dei membri della famiglia. Tale orientamento, però, non sembra aver avuto particolare seguito. Almeno non nel tribunale di Roma. Con la sentenza numero 25777/2015, infatti, la prima sezione di tale ufficio ha ritenuto che la prescrizione di seguire un percorso terapeutico non limita la libertà personale e di autodeterminazione ma è solo volta a favorire le condizioni familiari necessarie affinché i figli crescano in maniera quanto più possibile serena. Si tratta, insomma, di uno strumento teso a offrire alla prole, che veda la propria famiglia disgregarsi, delle maggiori opportunità di "buona vita". Nel caso di specie, il C.T.U chiamato ad esaminare il contesto familiare di una coppia divorziata, in cui l'ex marito lavorava spesso lontano dai figli e si era risposato, nonostante tali aspetti e il fatto che il rapporto tra gli ex coniugi era apertamente conflittuale, si era espresso per l'opportunità dell'affidamento condiviso e di affidare a tal fine il nucleo familiare a un percorso terapeutico teso a superare le criticità dei rapporti, anche tra genitori e figli. Il giudice capitolino, facendo leva sulle predette argomentazioni e ritenendo fondamentale garantire il permanere delle relazioni affettive, educative e di accudimento, ha quindi fatto proprie e convalidato le osservazioni dello specialista. Dato il conflitto, peraltro, la scelta del percorso più indicato e del professionista da consultare spetta alla madre, collocataria, in piena autonomia. Il padre potrà contestare tale scelta solo per gravi motivi. |
|