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Data: 24/04/2016 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Ormai da diversi anni in Italia vige l'obbligo, per determinati esercizi o soggetti, di dotarsi di un etilometro elettronico al fine di consentire agli avventori di valutare la loro effettiva capacità di mettersi alla guida. La normativa di riferimentoA stabilire tale obbligo, più nel dettaglio, è l'articolo 54 della legge numero 120/2010, che ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo numero 117/2007. Tale norma, infatti, sancisce che i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, compresi quelli in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, devono collocare presso almeno un'uscita del locale, a disposizione dei clienti, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico. Al medesimo obbligo soggiace, più in generale, anche chiunque, in spazi o aree pubbliche o nei circoli, somministra bevande alcoliche o superalcoliche, quindi anche chi organizza sagre, fiere e manifestazioni varie all'aperto. Tutti tali soggetti, inoltre, devono anche esporre, all'entrata, all'interno e all'uscita dei loro locali, delle apposite tabelle in cui siano descritti i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata e le quantità delle bevande alcoliche più comuni, idonee a superare il tasso alcolemico consentito per la guida in stato di ebbrezza. In generale, comunque, l'obbligo vale solo se i locali interessati proseguano la loro attività oltre la mezzanotte. La sanzione in caso di inadempimento è quella amministrativa compresa tra 300 euro e 1.200 euro. Caratteristiche dell'etilometroCome visto, la legge stabilisce che l'etilometro che i predetti locali devono esporre sia di tipo precursore chimico o elettronico e sia posizionato presso almeno un'uscita dal locale. Esso, inoltre, deve essere a disposizione dei clienti, evidentemente in luogo accessibile a tutti: numerosi locali, infatti, sono stati sanzionati per il fatto di tenere gli apparecchi riposti in un cassetto. Qualsiasi etilometro che rispetti tali requisiti può considerarsi a norma di legge. Sul fatto che esso sia a disposizione dei clienti si precisa che da nessuna parte è prevista la sua gratuità, con la conseguenza che sono ammessi etilometri sia gratuiti che a pagamento. L'importante è che il loro numero, se si tratta di apparecchi monouso, sia adeguato al numero di avventori del locale. Rilevanza ai fini sanzionatoriOccorre a questo punto precisare che, ai fini sanzionatori, il tasso che rileva è solo quello accertato dalle forze dell'ordine. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui quest'ultimo superi il limite di tolleranza stabilito dal nostro ordinamento (che, si ricorda, coincide con 0,5 g/l) mentre quello accertato mediante gli apparecchi messi a disposizione dai locali no, tale ultima circostanza non potrà essere di per sé utilizzata dall'interessato come prova a sua difesa.
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