Data: 26/12/2004 - Autore: www.laprevidenza.it
Si ritiene che il giudice monocratico sia incorso in errore di fatto in quanto, giudicando insufficiente la classificazione dell'infermit� perch� non regredibile, ha disposto circa la concessione del beneficio di 8^ ctg. pi� cura a vita in riferimento alla suddetta visita collegiale del 14.1.1966. Infatti, al ricorrente era stato gi� assegnato trattamento vitalizio di 8^ ctg. pi� cura, liquidato con i successivi DD.MM. n. 3208016 e n. 3308135 che non risultano impugnati, trattamento del quale l'interessato ha fruito fino alla data del decesso. Trattasi, invero, di tipico errore di fatto (per omessa valutazione di documentazione degli atti di causa e la cui esistenza e contenuto non possono essere esclusi) idoneo a travolgere, in punto di legittimit�, la pronuncia appellata che, sotto il profilo motivazionale, risulta argomentata in maniera avulsa e acritica rispetto al contesto fattuale e documentale emergente dal fascicolo che, ove considerato, avrebbe dovuto determinare il giudice, con nesso di logica e consequenzialit�, a conclusioni diverse da quelle nel concreto tratte (cfr. sent. Sez. I Centr. n. 313/2002 A del 17.5.2002). Per quanto sopra esposto, stante l'errore di fatto in cui � incorso il giudice monocratico e l'impossibilit� per l'Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato, in quanto si avrebbe un'illegittima duplicazione del trattamento, si chiede che la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 1139/02 venga riformata con rigetto del ricorso n. 13999/G, proposto da Omissis e riassunto dalla moglie, siccome giuridicamente infondato?. Corte dei Conti Appello, Sentenza 28 ottobre 2004 n. 374
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