Data: 25/04/2016 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Casi di coppie che, a due passi dall'altare, decidono di dividere le loro strade non sono solo oggetto comune delle sceneggiature dei film. Ma la realtà a volte supera l'immaginazione.

Chi avrebbe mai pensato che, al di là dei normali strascichi di malumore e di astio, ci possano essere anche risvolti di carattere legale?

Eppure succede. Anzi è successo. In un caso preso in esame dal tribunale di Cagliari, una ex convivente ha trascinato dinanzi al giudice il promesso sposo il risarcimento per chiedergli i danni subiti a seguito del suo ripensamento improvviso.

Non bisogna dimenticare che se a una promessa semplice di matrimonio non fanno seguito le nozze, a norma dell'art. art. 80 è possibile fare richiesta di restituzione dei doni fatti a causa della promessa.

Solo nel caso di promessa solenne allora è possibile richiedere anche il risarcimento.

L'articolo 81 del codice civile, stabilisce però che se lo scioglimento della promessa di matrimonio è dettato da una giusta causa nessuno dei due ex può chiedere all'altro il risarcimento.

Il Tribunale di Cagliari, chiamato a pronunciarsi sul caso, ha chiarito che rappresenta una giusta causa idonea a rompere la promessa di matrimonio anche l'intollerabilità della convivenza.

La donna aveva lamentato che il suo fidanzato l'avesse lasciata appena un mese prima della data stabilita per le nozze quando ormai il vestito era stato comprato, le pubblicazioni erano state affisse per il tempo necessario e i nuovi arredi per la casa erano stati acquistati.

Alla base della rottura però c'erano state le continue litigate, iniziate dopo che la coppia, in vista del matrimonio, aveva deciso di iniziare la convivenza.

I tentativi di chiarimento, poi, non erano andati a buon fine, anche per il rifiuto dell'attrice di collaborare nel provare a rimettere insieme "i cocci".

Secondo quanto emerge dalla sentenza numero 487/2016, quindi, il giusto motivo per annullare le nozze c'è. Dunque niente risarcimento.

Oltretutto, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la scelta di non contrarre le nozze è un atto di liberalità incoercibile e che la promessa di matrimonio non è un contratto e non costituisce un vincolo giuridico tra le parti.

Per il giudice sardo la delusa sposina deve quindi rassegnarsi: i soldi spesi per coronare il suo sogno d'amore sono persi.

- Per le conseguenze legali dell'inadempimento della promessa di matrimonio si veda: La promessa di matrimonio. Cosa accade se alla promessa non seguono le nozze


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