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Data: 26/04/2016 06:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il Consulente tecnico d'ufficio che svolge un'attività non riferibile ai parametri tabellari va remunerato a tempo, quindi in base alle ore di lavoro se non è possibile, analogicamente, far rientrare le sue operazioni in quelle tipiche. Inoltre, il criterio della liquidazione tabellare si può cumulare con quello delle vacazioni se sono compiute plurime attività che prevedono uno o l'altro criterio di liquidazione. Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nella sentenza n. 8148/2016 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso della parte che riteneva spropositato il compenso liquidato dal Tribunale al C.T.U. per la consulenza espletata in un procedimento di volontaria giurisdizione.Il compenso sarebbe stato, a detta di parte ricorrente, liquidato in misura eccessiva rispetto al valore dell'opera svolta dall'ausiliaria, di scarsa qualità e priva di pregio. Inoltre, invece di applicare congiuntamente il criterio delle vacazioni e quello tabellare, parte ricorrente sostiene che avrebbe dovuto applicare il solo tabellare posto che l'attività rimessa al C.T.U. non presenta alcuna complessità e varietà tali da esorbitare nell'ambito di una perizia psicologica. Motivi che, per gli Ermellini, risultano infondati. In primis, rammentano i giudici, è sicuramente preclusa in sede di legittimità la censura relativa all'asserito scarso pregio della consulenza e va rilevato come il Tribunale abbia ampiamente e correttamente risposto alle stesse censure sollevate nei confronti del provvedimento di liquidazione dell'onorario. Comunque, anche nel merito la doglianza sarebbe priva di fondamento: il Collegio evidenzia che il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare, pertanto, illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione, sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni. Nel caso di specie, la consulenza non è apparsa al Tribunale riconducibile a quella psicologica trattandosi di un mero accertamento ricognitivo e fattuale in ordine alle abitudini di vita, all'attività lavorativa svolta, alle condizioni dell'abitazione, alla situazione personale del minore, sotto il profilo della cura e dell'educazione, alla predisposizione di un piano programmatico per l'esercizio del diritto di visita. Si tratta di valutazioni che sfuggono all'ambito della consulenza psicologica vera e propria, che ha contraddistinto, invece, la parte della consulenza dedicata all'affidamento dei figli. Il ricorso va pertanto rigettato.
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