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Data: 26/04/2016 18:30:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - La parte che nel processo civile non prenda posizione su una questione in iure, limitandosi a dichiarare di rimettersi al giudice, non presta acquiescenza alla domanda dell'antagonista. Infatti, in primo luogo, non sarebbe nemmeno concepibile un'acquiescenza preventiva. Inoltre, cosa significa "rimettersi al giudice" o frase similare? Lo abbiamo scritto, più o meno consapevolmente, centomila volte nei verbali di causa. Equivale a richiedere al giudice istruttore la corretta applicazione al caso concreto delle norme di legge che quella fattispecie disciplinano. Punto! Si tratta di una evidente declinazione del principio iura novit curia. L'accertamento del giudice avrà ovviamente ad oggetto una valutazione di diritto. Orbene, la suddetta formula non può mai e poi mai valere quale sostanziale manifestazione di disinteresse della parte all'esito del giudizio su quel punto controverso, né quale preventiva accettazione di una qualsivoglia pronuncia. Ciò vale anche in rapporto a quel che accadrà in prosieguo, nell'iter processuale che verrà, quando non sarà ravvisabile nessuna inammissibile mutatio libelli. Infatti, costituisce ius receptum da decenni che la parte che non prenda posizione non sconterà tale posizione agnostica in seguito, quando potrà benissimo variare atteggiamento e sostenere la correttezza di una tra le questioni giuridiche oggetto del contendere su cui in precedenza si era rimessa a giustizia senza che si concretizzi una novità. E tanto vale anche per la sede dell'impugnazione come evidenziato nella regola che segue. MASSIMA DI LIA "L'atteggiamento processuale agnostico di chi si rimetta al giudice su una questione di diritto non preclude né la successiva progettazione di eccezioni in iure (ad esclusione di quelle in senso stretto, vale a dire riservate all'iniziativa di parte e non rilevabili d'ufficio), né l'esercizio del potere di impugnativa".
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