Data: 03/05/2016 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell'atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all'imputato mediante consegna al difensore. La dizione persona dell'imputato di cui all'art. 16 D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, va infatti interpretata nel senso di "persona fisica dell'imputato".

Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione, IV sezione penale, nella sentenza n. 16622/2016 (qui sotto allegata) ha stabilito l'efficacia dell'uso della posta elettronica certificata per quanto riguarda le notifiche in sede penale.
Il ricorrente, condannato per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale, ritiene che la sentenza d'appello andrebbe annullata stante l'illegittimità e irritualità della notifica effettuata via pec al difensore.

In secondo grado, il decreto di citazione per la prima udienza era oggetto di omessa notifica in quanto, come annotava l'ufficiale giudiziario, l'imputato risultava trasferito.
La Corte di Appello operava quindi la notifica del decreto a mezzo di posta elettronica certificata (pec) ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. al difensore di fiducia e successivamente, a poca distanza, i carabinieri operavano comunque anche una notifica a mani dell'imputato.

L'imputato deduce che la notifica via pec al difensore sarebbe illegittima, nulla ed irrituale perché la circolare del Ministero della Giustizia dell'11 dicembre 2014 identifica i soggetti che possono essere destinatari della notifica attraverso PEC: si tratta di tutti coloro che prendono parte a un procedimento penale e che non assumono la qualità di imputato (i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, gli amministratori giudiziari, i consulenti delle parti, i periti).

Si evidenzia che la stessa circolare ministeriale richiama l'art. 16 comma 4 del decreto "Cresci Italia" che sancisce la possibilità di utilizzare la pec per l'invio di "notificazioni a persona diversa dall'imputato" a norma degli artt.148 comma 2 bis, 149, 150, 151 comma 2 c.p.p.

Secondo la difesa, tale elencazione sarebbe da considerarsi tassativa ed esaustiva dei casi in cui è consentito procedere alle notificazioni tramite pec nell'ambito del processo penale in cui non è ricompreso l'art. 161 c.p.p., in particolare il quarto comma, in quanto trattasi di notifica che riguarda sempre l'imputato anche se fatta tramite il difensore. 

In realtà, gli Ermellini condividono le argomentazioni che avevano portato il giudice del gravame a ritenere la procedura di notifica correttamente perfezionatasi nel momento in cui l'atto è stato ricevuto dal difensore. 
Il Collegio evidenzia che, in base all'art. 148, co. 2 bis, c.p.p., l'Autorità Giudiziaria può sempre disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, con l'unico onere per l'ufficio che invia l'atto di attestare in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
Lo stesso citato D.L. 16 ottobre 2012 n.179 va letto in questa prospettiva.

La notifica ex art. 161 co. 4 c.p.p. viene eseguita, secondo quanto prescrive la norma, "mediante consegna al difensore", seppure, evidentemente, nell'interesse dell'imputato
Si tratta, infatti, di una norma di chiusura che intende perfezionare il meccanismo legale di notifica in quei casi in cui l'imputato prima abbia eletto o dichiarato domicilio e poi si sia reso non reperibile allo stesso, senza comunicarne alcun mutamento.

Sarebbe illogica, conclude il Collegio, la diversa soluzione che porterebbe a ritenere che vi è un difensore che, al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, può ben ricevere le notificazioni per sé, mentre poi quello stesso indirizzo pec diventerebbe inidoneo a ricevere le notificazioni per l'imputato che pure è previsto dalla norma che possano essere effettuate mediante consegna a lui. 

Peraltro, concludono i giudici, la pec offre le medesime certezze della raccomandata: la stessa Cassazione ha precisato, infatti, nella trasmissione "con mezzi tecnici idonei" va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C.

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