Data: 26/04/2016 16:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Nell'effettuare la notifica dell'atto di citazione in proprio, a mezzo PEC, l'avvocato ha un grande vantaggio.

Magari anche qualche noia come quella che traspare dall'ordinanza del Got del Tribunale di Lecce del 16 marzo 2016 che leggete in calce e che incontra il nostro dissenso per quel niente che può valere: notifica da rinnovare tramite ufficiale giudiziario perché manca la prova che l'impresa destinataria sia dotata di sistema per la lettura di atti firmati digitalmente.
Perché curare le notifiche telematiche?
Il tutto avviene immediatamente con valore giuridico equivalente alla notifica a mezzo posta e senza le formalità burocratiche che, per converso, comporta la compilazione del registro cronologico imposto per le notifiche in proprio di tipo tradizionale ai legali a ciò autorizzati dall'Ordine di appartenenza (io non ho mai avanzato richiesta).

La possibilità di notificare in proprio viene attribuita agli avvocati dalla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ma soltanto per effetto dell'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012 viene estesa alla notifica telematica.
I costi, inoltre, sono abbattuti; e, in special modo in periodi di crisi nera come quella che stiamo vivendo sulla nostra pelle, non è male!
Il notificante deve essere munito di procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., ovviamente deve avere una casella di PEC con un dispositivo di firma digitale (un sistema di crittografia che assicura il collegamento tra documento ed autore del file) che abbia un certificato di sottoscrizione valido, ossia non scaduto all'epoca di perfezionamento della notificazione.
Ciò va da sé perché l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi della relativa strumentazione.
Non va mai dimenticato che il certificato di firma usato serve anche alla sottoscrizione degli allegati oggetto di notificazione.
La PEC è dotata di riferimenti temporali opponibili ai terzi: datazione, orario di trasmissione, ricezione del documento informatico.
Dobbiamo possedere un indirizzo PEC del destinatario risultante dai Pubblici Elenchi.
Il riferimento normativo specifico è all'art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012 ed all'art. 3-bis, 1° co., Legge n. 53 del 1994.
Sono pubblici elenchi il Registro delle Imprese, il domicilio digitale dei cittadini comunicato all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) in stato embrionale e in corso di formazione, il Registro PP.AA. che possiamo consultare attraverso il PCT e i punti di accesso (PdA), l'INI-PEC governativo (www.inipec.gov.it) ed il ReGIndE, vale a dire l'elenco degli indirizzi PEC dei professionisti (avvocati e non solo) tenuto dal Ministero della Giustizia.
Possiamo notificare atti in materia civile, penale ed amministrativa, oltre che stragiudiziale.
Abbiamo appena posto in risalto che può eseguire la notifica a mezzo PEC l'avvocato munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c.
Ordunque, giammai l'avvocato che sia mero domiciliatario, sfornito dei poteri propri del difensore dominus.
Abbiamo parlato della delega perché appare prudenziale che venga inclusa nel messaggio PEC di notificazione, in special modo se dobbiamo notificare un libello introduttivo di lite.
Nella stragrande maggioranza dei casi il nostro cliente non sarà in grado di apporre (perché non attrezzato) la firma digitale (fattispecie in cui la procura diventa direttamente un documento informatico) ed allora faremo apporre la sottoscrizione sul classico foglio di carta (supporto cartaceo se più Vi aggrada) che poi trasformeremo in un documento informatico.
In buona sostanza ne otterremo una copia immagine con lo scanner.
Vi apporremo, poi, la firma digitale.
Tale nostra sottoscrizione non ha la funzione di autenticare la procura, bensì opera unicamente quale dichiarazione di conformità della copia informatica all'originale analogico o cartaceo che dir si voglia.
A nostro sommesso avviso, nell'ipotesi... cartacea, anche l'avvocato deve sottoscrivere per autentica della firma.
Nell'ipotesi, invece, che il cliente sia per avventura dotato di firma digitale, non è necessario attestarne la conformità all'originale in quanto si tratta di un documento informatico nativo o comunque un duplicato informatico.
Proseguiremo a trattarne; inviateci impressioni in ordine alle Vostre avventure o disavventure con le notifiche in proprio e, per il momento, leggete a quali conclusioni perviene il Got di Lecce non essendovi prova che l'impresa destinataria della notifica sia dotata di un sistema di lettura degli atti inviati con firma digitale.


TRIBUNALE DI LECCE, ordinanza 16 marzo 2016

IN FATTO Il Got,

rilevato che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale;

- che non vi è prova che la società convenuta sia in effettivo possesso di tali programmi;
- che, quindi, non vi è prova che la stessa abbia potuto prendere visione dell'atto di citazione

- che tale prova non si evince, comunque, dalle comunicazioni allegate in atti relative alla accettazione ed alla consegna dell'atto di citazione;

- che, per l'effetto, non può dichiararsi la contumacia della società

-che, comunque, la norma di cui all'art.1 della legge 21 gennaio 1994, n. 20 faculta il giudice a disporre la notificazione secondo l'ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario;

P.Q.M

- letta ed applicata la norma di cui all'art. 291 c.p.c. fissa all'attore il termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere alia rinnovazione della notificazione della citazione secondo l'ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e rinvia la causa ....

Lecce, 16 marzo 2016.


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