Data: 25/04/2016 22:10:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Il creditore opposto richiede la provvisoria esecutoriet� del decreto ingiuntivo, ma il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, che "per decidere usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonch�... piegare le pagine", la nega con ordinanza dell'8 aprile 2016; questo il testo dell'ordinanza.
"Il giudice sciogliendo la riserva di udienza 30.3.2016 nella causa n..../2015;
letta la richiesta di concessione di clausola;
rilevato che l'opposto comunicava all'opponente preventivi per complessivi � 115.900,00... mentre qui il credito azionato � gi� per somma superiore � 163.536,75 alla quale va aggiunta la somma gi� pagata di � 52.000,00 ex se allo stato non vi � prova del credito affermandosi in giurisprudenza di legittimit� si osserva, Cass. 3.3.2009 n. 5051:
'la fattura � titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovr� essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto';
rilevato che va ordinato all'opposto di produrre in cartaceo i documenti allegati al monitorio e quelli allegati alla comparsa di risposta in quanto per i primi non ha accesso telematico al procedimento monitorio e per i secondi un giudice per decidere usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonch� - questo giudice - piegare le pagine dei documenti cos� da averne pronta disponibilit� quando riflette sulla decisione cos� da non perdere il filo della decisione;
rilevato che non pu� il giudice sottolineare lo schermo del computer ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti e non ritiene di sottoporre come costo allo Stato delle copie dei medesimi;
RIGETTA la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione;
ORDINA all'opposto di depositare in cartaceo i documenti allegati a monitorio e comparsa di risposta; rinvia per l'esame delle memorie ex art. 183 c.p.c. all'udienza del ... 2016.
Busto Arsizio, 8.4.2016".

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